Art. 15. 
             Disposizioni per le attivita' di esercizio 
  1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo  12,  comma
1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5. 
  2. Alle  imprese  di  esercizio,  iscritte  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 3, ed ai  proprietari  di  sale  cinematografiche,  sono
concessi contributi in conto interessi sui contratti di  mutuo  e  di
locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti  e  comunque
per un periodo  non  superiore  a  quindici  anni,  per  le  seguente
finalita': 
    a) realizzazione di nuove sale o  ripristino  di  sale  inattive,
anche mediante acquisto di locali per l'esercizio  cinematografico  e
per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti,
mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito  delle  aree
geografiche individuate, per ciascuna tipologia  di  intervento,  nel
programma triennale di cui all'articolo 4; 
    b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale cinematografiche esistenti; 
    c)    installazione,    ristrutturazione    e    rinnovo    delle
apparecchiature e  degli  impianti  e  servizi  accessori  alle  sale
cinematografiche. 
  3. Il contributo  in  conto  interessi  e'  concesso  nella  misura
necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino  alla
percentuale definita con il decreto ministeriale di cui  all'articolo
12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi',  definiti  i  costi
massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il
contributo in conto interessi non puo' comunque essere  superiore  al
90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono  concessi,  per
gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2,  nonche'  per
la  riattivazione  di  sale  cinematografiche  chiuse   o   dismesse,
contributi  in  conto  capitale  per  costi  massimi  ammissibili   e
percentuali d'intervento da definire con il decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 12, comma 5. 
  4. A condizione che l'impresa di esercizio  o  il  proprietario  di
sale cinematografiche si impegni,  con  apposito  atto  d'obbligo,  a
programmare  una  quota  percentuale,   da   definire   nel   decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di
nazionalita' italiana o di  paesi  appartenenti  all'Unione  europea,
l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella
misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi
riferiti a: 
    a)  sale  cinematografiche  ubicate  in  comuni  che   ne   siano
sprovvisti,  con  particolare  attenzione  ai  centri  cittadini  con
popolazione non  superiore  a  diecimila  abitanti  e  a  quelli  che
confinano con comuni anch'essi privi di sale; 
    b) trasformazione in multisala di sale  cinematografiche  ubicate
nei centri cittadini dei  comuni  con  popolazione  non  inferiore  a
ventimila abitanti. 
  5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma  4,  ed
alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto  interessi,
sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi
ammissibili  dei  relativi  investimenti  definiti  con  il   decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.