Art. 15. Disposizioni per le attivita' di esercizio 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5. 2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalita': a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4; b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche. 3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a: a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti. 5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.