Art. 19. Promozione delle attivita' cinematografiche 1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse. 3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attivita': a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film; b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalita' italiana; d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi in via convenzionale; e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' organizzazione di corsi di cultura cinematografica. 4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e' commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. 5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose. 6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, e' il seguente: «Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale; c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni; d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti; f) (abrogata); g) (abrogata); h) (abrogata); i) (abrogata); l) (abrogata); m) (abrogata); n) (abrogata); o) (abrogata); p) per la ricerca creativa; q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) (abrogata); u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) (abrogata). In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.».