Art. 19.
             Promozione delle attivita' cinematografiche
  1.  Le  risorse  finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo
45  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono  destinate  alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il
fondo  di  cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le
modalita'  tecniche  di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di
monitoraggio circa l'impiego delle stesse.
  3.  Il  Direttore  generale  competente  delibera,  nell'ambito del
programma  triennale  di  cui  all'articolo  4  e  sulla  base  degli
obiettivi   definiti   annualmente  dal  Ministro,  l'erogazione  dei
contributi,  acquisito  il  parere della Commissione, per le seguenti
attivita':
    a)  sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di
lucro  e  fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le
programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
    b)   concessione   di   sovvenzioni  a  favore  di  iniziative  e
manifestazioni  in  Italia  ed  all'estero,  anche  a  carattere  non
permanente,  promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza
scopo  di  lucro,  istituti  universitari,  comitati  ed associazioni
culturali  e  di  categoria  ed inerenti allo sviluppo del cinema sul
piano artistico, culturale e tecnico;
    c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle
sale  delle  comunita'  ecclesiali  o  religiose, tenendo conto della
qualita'  della  programmazione  complessiva  di film riconosciuti di
nazionalita' italiana;
    d)  conservazione  e restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale  in  possesso  di  enti  o soggetti pubblici e privati
senza  scopo  di  lucro,  con  obbligo, a carico di questi ultimi, di
fruizione  collettiva  dell'opera filmica, con modalita' da definirsi
in via convenzionale;
    e)  realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare
rilevanza  internazionale  e  di  festival  e  rassegne  di interesse
nazionale  ed  internazionale  di  opere cinematografiche da parte di
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
    f)  pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a
carattere  storico,  artistico,  scientifico e critico-informativo di
interesse   nazionale,   riguardanti   la   cinematografia,   nonche'
organizzazione di corsi di cultura cinematografica.
  4.  Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere
a),  b),  e)  ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e'
commisurata  alla  stabilita'  ed  all'efficacia  dell'iniziativa nei
cinque anni precedenti.
  5.  Con  decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i
criteri  per  la  concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale
delle comunita' ecclesiali o religiose.
  6.  Le  regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche
iniziative  di  sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono
realizzate nei territori di propria competenza.
 
          Nota all'art. 19:
              - Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.
          1213,  recante:  «Nuovo  ordinamento  dei  provvedimenti  a
          favore  della  cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, e' il seguente:
              «Art.   45  (Fondo  speciale  per  lo  sviluppo  ed  il
          potenziamento   delle  attivita'  cinematografiche).  -  Il
          Ministero   del   turismo  e  dello  spettacolo  devolvera'
          annualmente  la  somma  di  lire  un  miliardo 470 milioni,
          sentito   il  parere  della  Commissione  centrale  per  la
          cinematografia:
                a) per  iniziative  ed attivita' intese a favorire ed
          incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
                b) per  la  concessione  di  sovvenzioni  a favore di
          iniziative   e   manifestazioni   in   Italia  promosse  od
          organizzate  da  enti  pubblici  e  privati, senza scopo di
          lucro,  istituti  universitari,  comitati  ed  associazioni
          culturali  e  di  categoria  ed  inerenti allo sviluppo del
          cinema  sul  piano  artistico, culturale e tecnico, nonche'
          per  la  concessione  di  sovvenzioni,  anche in aggiunta a
          contributi  ordinari  previsti dalle leggi vigenti, ad enti
          pubblici   nazionali   per  la  conservazione  del  proprio
          patrimonio  filmico e per la organizzazione e realizzazione
          di  mostre  d'arte cinematografica di particolare rilevanza
          internazionale;
                c) per  la  concessione di premi agli esercenti delle
          sale  d'essai  e  delle  sale delle comunita' ecclesiali in
          base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
          programmazione    complessiva   di   film   italiani,   con
          particolare  riguardo per le sale situate nelle zone urbane
          periferiche e in piccoli e medi comuni;
                d) per  la sovvenzione di progetti e di iniziative in
          campo   cinematografico,   cui   l'Italia   sia   tenuta  a
          contribuire  in  base  a  particolari  impegni  assunti nel
          quadro di organizzazioni internazionali;
                e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
          rispetto  a  quelle  vigenti  per  trasporto  di complessi,
          materiali   ed   attrezzature   inerenti   alla  produzione
          cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare
          annualmente con il Ministero dei trasporti;
                f) (abrogata);
                g) (abrogata);
                h) (abrogata);
                i) (abrogata);
                l) (abrogata);
                m) (abrogata);
                n) (abrogata);
                o) (abrogata);
                p) per la ricerca creativa;
                q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
          filmico  nazionale  ed internazionale in possesso di enti o
          soggetti pubblici e privati;
                r) per  la  partecipazione  finanziaria ad iniziative
          assunte  per  opere filmiche di elevato impegno artistico o
          industriale  nell'ambito  della Comunita' europea o in base
          ad accordi internazionali;
                s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
          con  i  Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
          l'esportazione   di   opere  filmiche  di  elevato  impegno
          industriale o artistico;
                t) (abrogata);
                u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
          di   interesse   nazionale   ed   internazionale  di  opere
          cinematografiche  da  parte di soggetti pubblici e privati,
          sempreche'  le  iniziative  si  ricolleghino  a  progetti a
          carattere  permanente  in  ambito nazionale con istituzioni
          pubbliche o private;
                v) per  la pubblicazione, diffusione conservazione di
          riviste  e  opere a carattere storico e critico-informativo
          di  interesse  nazionale,  riguardanti  la  cinematografia,
          nonche'    l'organizzazione    di    corsi    di    cultura
          cinematografica  effettuati  da  enti ed associazioni senza
          scopo  di  lucro  e  da enti pubblici e da universita', con
          particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
          comunicazioni sociali e spettacolo;
                z) (abrogata).
              In   sostituzione   dei   contributi  sugli  spettacoli
          cinematografici  e  teatrali  previsti  dalle  disposizioni
          contenute  nell'art.  15  del regio decreto-legge 15 aprile
          1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927,
          n.  1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno
          e  turismo  sara' erogato per ciascun esercizio finanziario
          un  contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo
          degli  spettacoli  cinematografici.  Detto contributo sara'
          ripartito  fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello
          spettacolo.
              L'Autorita'   competente   in  materia  di  spettacolo,
          sentita  la  Commissione  centrale  per  la cinematografia,
          fissa  con  proprio  decreto  le  modalita' ed i termini di
          presentazione delle domande.
              Ferma   restando   l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art.  1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
          competente  in  materia di spettacolo determina con proprio
          decreto  la  quota  annua  del  fondo speciale da assegnare
          all'ente   autonomo   «La  Biennale  di  Venezia»,  per  la
          realizzazione    della    Mostra    internazionale   d'arte
          cinematografica.».