Art. 20.
               Denuncia di inizio lavorazione del film
  1.  Ai  fini  della  corresponsione dei benefici di cui al presente
decreto,  le  imprese  di produzione denunciano al Direttore generale
competente  l'inizio  di lavorazione del film, almeno un giorno prima
dell'inizio  delle  riprese,  a  pena  di decadenza, presentando, nel
contempo,  il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di
finanziamento,  il  piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento
per  l'accertamento  della  nazionalita'  di cui all'articolo 5. Tale
previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13,
comma 8.
  2.  Copia  della  denuncia  di  inizio  di lavorazione, nella quale
devono  essere  indicati,  oltre alla impresa di produzione, anche il
regista,   gli   autori   del   soggetto,   del   trattamento,  della
sceneggiatura,  del  commento  musicale,  l'autore  della  fotografia
cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio,
e'  trasmessa  dalla  Direzione  generale  competente  alla  SIAE per
l'iscrizione  nel  pubblico  registro cinematografico, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti norme in materia.
  3.  I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e
tutta  la  documentazione concernente la preparazione dei film, anche
su   supporto   informatico,   sono  conservati  presso  la  Cineteca
nazionale.   La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  film
riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.