Art. 21. 
                         Adempimenti tecnici 
  1.  Per  la  determinazione  della  durata  del   film,   ai   fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si  considera
il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio
lavorazione del film stesso, con esclusione  dei  titoli  iniziali  e
finali quando non siano girati su scena. 
  2. Il  materiale  scenico  di  repertorio  puo'  essere  utilizzato
purche' tale impiego non sia in alcun caso  superiore  al  dieci  per
cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda,  a
giudizio della Commissione,  a  particolari  requisiti  di  carattere
storico e culturale. 
  3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie  positive
di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che
non riconoscano in reciprocita' all'Italia  la  facolta'  di  inviare
copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti
in accordi internazionali. 
  4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle  copie  positive  dei
film nazionali devono essere effettuati  in  Italia  o  in  un  paese
dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire
deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i  quali  manchi  in
Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria  attrezzatura,
o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali
di reciprocita'.