Art. 23.
               Pubblico registro per la cinematografia
  1.  I  film  riconosciuti  di  nazionalita' italiana, e quelli agli
stessi  equiparati  ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione
ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico
registro  per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22,
comma  1,  del  decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.
 
          Nota all'art. 23:
              - Il  testo  dell'art.  22 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  recante:  «Interventi urgenti in favore del
          cinema»,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
          1° marzo  1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 gennaio 1994, n. 12, e' il seguente:
              «Art. 22. - 1. E' istituito il pubblico registro per la
          cinematografia,  tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte
          tutte  le  opere  filmiche prodotte o importate in Italia e
          destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.
              2.  L'iscrizione  e  le successive trascrizioni di atti
          nel   pubblico   registro   per   la   cinematografia  sono
          obbligatorie  ai  fini dell'ammissione ai benefici e per la
          concessione  dei  premi  previsti  dalla  legge,  a pena di
          decadenza  dagli  stessi,  per l'opponibilita' ai terzi dei
          contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
          e   la  cessione  di  diritti  connessi  allo  sfruttamento
          economico   delle  opere  filmiche,  nonche'  di  atti  che
          costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di
          decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la
          costituzione,   la   modificazione,   il   trasferimento  o
          l'estinzione   dei   suddetti   diritti   di   sfruttamento
          economico.
              3.  All'atto  dell'iscrizione  il  soggetto richiedente
          deve  produrre  l'attestazione dell'Autorita' competente in
          materia  di  spettacolo  relativa  alla  denuncia di inizio
          lavorazione   o  all'importazione  dell'opera  filmica.  Ad
          ultimazione   del   film   il   richiedente  deve  altresi'
          presentare   la   dichiarazione  della  Cineteca  nazionale
          attestante  l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova
          conforme  al  negativo  dell'opera filmica. Nel caso in cui
          l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di
          garanzia,  in  luogo  della copia positiva il deposito deve
          avere  ad  oggetto  un  controtipo  negativo dell'opera. La
          mancata   presentazione   della  dichiarazione  comprovante
          l'avvenuto  deposito  della  copia  del film rende priva di
          efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta dell'Autorita' competente in materia
          di  spettacolo,  sentita  la  Societa'  italiana  autori ed
          editori,  e'  emanato, entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          un regolamento che preveda:
                a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante
          un protocollo generale;
                b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli
          atti;
                c) le  modalita'  di  visura  e  le  modalita' per il
          rilascio  delle  certificazioni attinenti alle iscrizioni e
          alle trascrizioni effettuate;
                d) le   disposizioni   transitorie  connesse  con  la
          soppressione  del  pubblico registro cinematografico di cui
          al  regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito
          dalla   legge   18 gennaio   1939,  n.  458,  e  successive
          modificazioni;
                e) le  tariffe  relative  alle operazioni di cui alle
          lettere  a),  b),  c),  al  cui  aggiornamento  annuale  si
          provvedera'  calcolando  le  relative variazioni sulla base
          dell'indice   generale  dei  prezzi  al  consumo  stabilito
          dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi
          previsti  dalle  tariffe,  oltre al costo delle operazioni,
          devono   comprendere  anche  la  quota  necessaria  per  la
          copertura  delle  spese  generali  e  di  funzionamento del
          registro.
              5.  La  SIAE  comunica  ogni  tre mesi all'Osservatorio
          dello   spettacolo  i  dati  riepilogativi  concernenti  la
          produzione e l'importazione di opere filmiche.».