Art. 25. 
                 Agevolazioni fiscali e finanziarie 
  1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli  atti  di  vendita
totale o parziale dei diritti  di  sfruttamento  economico  dei  film
previsti  dal  presente  decreto,  i  contratti   di   distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento  dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente  decreto,
gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in  garanzia  o
in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione  e  alla  estinzione
delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi'  soggetti
ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei  circoli  e
delle  associazioni  nazionali  di  cultura  cinematografica  di  cui
all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta'  dei
beni immobili. 
  2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate  ai  sensi
del presente decreto ed a tutti gli atti e  contratti  relativi  alle
operazioni  stesse  e  alla   loro   esecuzione,   modificazione   ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque  tipo  e  da  chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  successive
modificazioni. 
  3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei titoli di accesso ai soci non concorrono  a  formare  il  reddito
imponibile dei circoli e  delle  associazioni  nazionali  di  cultura
cinematografica di cui all'articolo 18, a  condizione  che  siano  da
ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo  87,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II,  capo
III dello stesso testo unico. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  ai  commi  7,  8  e  9
dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo  1994,  n.  153,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 25:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  recante:  «Disciplina  delle
          agevolazioni  tributarie»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
          2.
              - Il  testo  dell'art.  87  del  decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  recante:
          «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4-bis.   In  mancanza  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.».
              - Il  testo  dell'art.  20 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  recante:  «Interventi urgenti in favore del
          cinema»,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
          1° marzo  1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 gennaio 1994, n. 12, e' il seguente:
              «Art.  20.  -  1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio
          1980,  n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a
          favore   dei   proprietari   di   locali   adibiti  a  sale
          cinematografiche  e  delle  imprese  nazionali di esercizio
          delle  sale  stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
          contributi   sugli   interessi,  con  gli  stessi  tassi  e
          modalita'  previsti  per  la  produzione,  distribuzione ed
          industrie    tecniche,    per    la    trasformazione,   la
          ristrutturazione  e l'adeguamento strutturale e tecnologico
          delle  sale  esistenti  anche  ai  fini  del rispetto della
          normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
          e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche,
          nonche'   per  l'installazione  e  la  ristrutturazione  di
          impianti   e   di   servizi   accessori   alle   sale,  per
          l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la
          realizzazione  di nuove sale, per il ripristino di sale non
          piu'   in   attivita'  e  per  l'acquisto  dei  locali  per
          l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
              2.  Nel  caso  di  vendita  dei  locali  adibiti a sala
          cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di
          prelazione  ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge
          27 luglio 1978, n. 392.
              3.  L'ammontare  del mutuo o, nel caso di contributo in
          conto  interessi,  la base su cui commisurare l'entita' del
          contributo  stesso  puo'  raggiungere  il  70 per cento del
          costo dell'investimento e il 90 per cento per:
                a) investimenti    caratterizzati   da   un   elevato
          contenuto di innovazione tecnologica;
                b) investimenti  destinati a sale polivalenti situate
          in  comuni  che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o
          in piccoli centri urbani;
                c) la  realizzazione  o la trasformazione di sale con
          piu' schermi e di multisale;
                d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
                e) la  trasformazione  e l'adattamento di immobili da
          destinare a sale e multisale.
              4.  I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al
          40  per  cento  e  al 30 per cento del tasso di riferimento
          secondo quanto previsto dall'art. 17.
              5.  L'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo
          fissa  con  proprio  decreto  l'ammontare massimo dei costi
          relativi   agli   interventi   ammessi   a   fruire   delle
          agevolazioni di cui al comma 1.
              6.  I  locali  acquistati  con  il contributo di cui al
          presente  articolo  non  possono essere distolti, a pena di
          decadenza  dal  contributo  stesso  o di restituzione delle
          somme  percepite, dalla loro destinazione per un periodo di
          quindici anni.
              7.  Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
          volumetria   necessaria   per   la  realizzazione  di  sale
          cinematografiche  non  concorre  alla  determinazione della
          volumetria  complessiva  in  base alla quale sono calcolati
          gli oneri di concessione.
              8.  La  trasformazione  di  una  sala ad unico schermo,
          anche  se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche
          se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
          opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio
          1985,  n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta
          al  pagamento  degli  oneri  di  concessione. Il ripristino
          dell'attivita'   di  esercizio  cinematografico  in  locali
          precedentemente   adibiti   a   tale  uso  non  costituisce
          mutamento  di  destinazione  d'uso  e  non  e'  soggetto al
          pagamento  degli  oneri  di  concessione  anche se comporta
          aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
              9.  La destinazione a sala cinematografica o comunque a
          sala  di  spettacolo  dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve
          risultare  da  atto  d'obbligo trascritto e non puo' essere
          mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
          anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
          anni.
              10.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1, anche
          unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono
          concessi  contributi  in  conto capitale, secondo criteri e
          modalita'   definiti   con  regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n.
          400.».