Art. 27
                      Disposizioni transitorie

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Alle  istanze  per l'erogazione degli incentivi alla produzione
presentate  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante
dalla  medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999,
n.  531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a
favore  delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di
cui  all'articolo  27  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  e
successive   modificazioni,   sono  valutate  secondo  la  disciplina
risultante  dalla  medesima  normativa  e  dai  relativi  decreti  di
attuazione,  qualora,  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  esse  abbiano  gia'  ottenuto  il  riconoscimento
dell'interesse  culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia
di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1994,  recante  "Determinazione di criteri e principi generali per la
concessione  di  mutui  relativi  alla  produzione,  distribuzione ed
esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale
nazionale",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n.
87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'interesse  culturale  nazionale,  e  non  siano  corredate della
perizia,  possono  essere nuovamente presentate ai sensi del presente
decreto.  Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita'
di  trattazione  rispetto  alle altre istanze, l'esito positivo della
valutazione  per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi
dell'articolo  8  del  presente decreto, con esclusivo riferimento ai
criteri  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 8.
  4.  La  normativa  vigente  in materia di apertura sale di cui alla
legge  4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui
al  decreto  ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore
nelle  regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al
primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di
entrata in vigore delle stesse.
  5.  Le  istanze  per  l'erogazione  dei  contributi  a favore delle
imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della
legge  4  novembre  1965,  n. 1213, e successive modificazioni, e sul
fondo  di  cui  alla  legge  23  luglio  1980,  n.  378, e successive
modificazioni,  sono  valutate secondo tali disposizioni e secondo il
decreto  ministeriale  17  ottobre  2000 n. 390, se corredate da atto
notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o
gestione  e  di  parere  favorevole  della commissione provinciale di
vigilanza,  ovvero  di  concessione  edilizia.  In  assenza  di  tale
documentazione,  le  istanze  decadono  e  possono  essere nuovamente
presentate  secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente
decreto.
  6.  Le  istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate
ai  sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e
secondo  il  decreto  ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  23  settembre  1998, n. 222, qualora l'effettiva
programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
  7.  Le  istanze  per  la  concessione  di contributi a favore delle
imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate
dalla   normativa   in  vigore  all'atto  della  presentazione  delle
medesime.
  8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo
sono  adottati  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo.
 
          Note all'art. 27:
              - Il  testo degli articoli 7 e 9 della legge 4 novembre
          1965,    n.   1213,   recante:   "Nuovo   ordinamento   dei
          provvedimenti  a favore della cinematografia", e pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 novembre 1965, n. 282, e' il
          seguente:
              "Art.  7  (Incentivi  alla  produzione.  - A favore dei
          produttori  dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6,
          con  esclusione  dei  cortometraggi  e  8,  e' concesso dal
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, sentito il
          parere  della commissione di cui all'art. 48, un contributo
          calcolato   in   percentuale   sull'introito   lordo  degli
          spettacoli  nei  quali il film sia stato proiettato, per la
          durata  massima  di  due anni dalla sua prima proiezione in
          pubblico.  Con regolamento adottato dal Ministro per i beni
          e  le  attivita'  culturali,  sono  definiti  la misura del
          contributo,  le  modalita'  di  erogazione del medesimo, le
          finalita'  alle  quali  lo  stesso  deve  essere destinato,
          nonche'  la  misura di un ulteriore contributo da concedere
          in  favore  del regista e degli autori del soggetto e della
          sceneggiatura cittadini italiani.".
              "Art.   9   (Premi  di  qualita).  -  Ai  lungometraggi
          nazionali  ai  quali  sia  stato  rilasciato l'attestato di
          qualita'  previsto  dall'art. 8 e che risultino, secondo le
          segnalazioni   della   SIAE,   essere   stati  regolarmente
          programmati  in  pubblico,  e'  assegnato  un premio il cui
          ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita'
          competente in materia di spettacolo.
              Tale  premio  sara' cosi' ripartito: il 71 per cento al
          produttore;  il  10  per  cento  al regista; il 3 per cento
          all'autore  del  soggetto;  il 7 per cento all'autore della
          sceneggiatura;  il  2  per  cento  all'autore  del commento
          musicale;  il 3 per cento al direttore della fotografia; il
          2  per  cento all'autore della scenografia e il 2 per cento
          all'autore del montaggio.
              Agli  esercenti  di  sale cinematografiche e' concesso,
          per  la  programmazione  dei  films,  ai  quali  sia  stato
          rilasciato  l'attestato  di  qualita' un abbuono del 25 per
          cento  dei  diritti  erariali introitati, a norma di legge.
          Tale  abbuono  e'  cumulabile con quelli previsti dall'art.
          6.".
              - Per  il  testo  dell'art.  27  della legge 4 novembre
          1965,    n.   1213,   recante:   "Nuovo   ordinamento   dei
          provvedimenti  a favore della cinematografia", e pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1965, n. 282, vedi
          nota all'art. 12.
              - Il  decreto  ministeriale  2 novembre  1999,  n. 531,
          recante:  "Regolamento  recante  criteri per la definizione
          della   misura,  delle  modalita'  di  erogazione  e  delle
          finalita'   del   contributo   in   favore  dei  produttori
          cinematografici,  nonche'  di  un  ulteriore  contributo da
          concedere in favore del regista e degli autori del soggetto
          e   della   sceneggiatura   cittadini  italiani,  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  4 novembre  1965, n. 1213.", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14.
              - Il  decreto  ministeriale  29 settembre 1998, n. 391,
          recante:  "Regolamento recante disposizioni per il rilascio
          di  autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche,
          ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          e  successive  modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 1998, n. 265.
              - La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi
          creditizi  a  favore  dell'esercizio  cinematografico",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209.
              - Il  decreto  ministeriale  17 ottobre  2000,  n. 390,
          recante:   "Regolamento   recante   disposizioni   per   la
          definizione   delle   condizioni,   della  misura  e  delle
          modalita'   di   erogazione   dei   contributi   in  favore
          dell'esercizio   cinematografico",   e'   pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302.
              - Il  decreto  ministeriale  3 settembre 1998, recante:
          "Determinazione  dei premi destinati ai lungometraggi ed ai
          cortometraggi,  ai  sensi degli articoli 9 e 11 della legge
          4 novembre  1965,  n.  1213",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222.