Art. 3. Imprese cinematografiche 1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5: a) qualita' dei film realizzati; b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacita' commerciale dimostrata. 3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.