Art. 3.
                      Imprese cinematografiche
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto, per impresa di produzione, di
distribuzione,  di esportazione, di esercizio e di industria tecnica,
si   intende  l'impresa  cinematografica  che  abbia  sede  legale  e
domicilio  fiscale  in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro
dell'Unione  europea,  che  abbia  una  filiale, agenzia o succursale
stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti
presso  il  Ministero.  L'iscrizione  a  detti  elenchi  e' requisito
essenziale  per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale
requisito  non  e'  necessario per le istanze relative ai film di cui
all'articolo 2, comma 3.
  2.  Con  riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al
comma  1  prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad
esse  e'  determinata  da  un  punteggio  complessivo attribuito alle
imprese  secondo  gli  indicatori ed i rispettivi valori definiti con
decreto  ministeriale.  Gli  indicatori  si  riferiscono  ai seguenti
parametri,  relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:
    a) qualita' dei film realizzati;
    b)   stabilita'   dell'attivita',   anche   in  riferimento  alla
restituzione dei finanziamenti ottenuti;
    c) capacita' commerciale dimostrata.
  3.  L'appartenenza  delle  imprese  di produzione alle categorie di
classificazione  di  cui  al  comma 2 comporta una determinazione del
finanziamento  ammissibile,  ai sensi dell'articolo 12, differenziato
sulla  base  dei  parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.