Art. 4. Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche 1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta". 2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d). 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1. 5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.