Art. 5. Riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) autore della fotografia cinematografica italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia; p) utilizzo di industrie tecniche italiane; q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali. 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani. 4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). 5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente. 6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente. 7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».