Art. 5. 
             Riconoscimento della nazionalita' italiana 
  1. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal  presente
decreto, le imprese nazionali di produzione presentano  all'autorita'
amministrativa   competente   istanza   di    riconoscimento    della
nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del
versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza,
il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza
dei requisiti per il riconoscimento  provvisorio  della  nazionalita'
italiana e dichiara l'osservanza dei contratti  collettivi  nazionali
di lavoro di  categoria  e  dei  relativi  oneri  sociali,  ai  sensi
dell'articolo 46 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche  e  tecniche
del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: 
    a) regista italiano; 
    b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
    c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza 
italiani; 
    d) interpreti principali in maggioranza italiani; 
    e) interpreti secondari per tre quarti italiani; 
    f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; 
    g) autore della fotografia cinematografica italiano; 
    h) montatore italiano; 
    i) autore della musica italiano; 
    l) scenografo italiano; 
    m) costumista italiano; 
    n) troupe italiana; 
    o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia; 
    p) utilizzo di industrie tecniche italiane; 
    q) effettuazione in Italia di almeno il trenta  per  cento  della
spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti  tecniche
di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali. 
  3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini
dei Paesi membri dell'Unione europea  sono  equiparati  ai  cittadini
italiani. 
  4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che  presentano
le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c),  f),  n)  e  q),
almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere  d),  e),  g),
h), almeno due delle componenti di cui al comma 2,  lettere  i),  l),
m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). 
  5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere  f)  ed  n),  possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o  culturali,  previo
parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del
Direttore generale competente. 
  6. Le imprese produttrici sono tenute  a  presentare  al  direttore
generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data  di
presentazione   della   copia   campione,   apposite    istanze    di
riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film  e  di
ammissione ai benefici di legge, corredate dei  documenti  necessari.
Il Direttore generale provvede su tali  istanze  entro  i  successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti  di  cui  al  presente
articolo   vengono   iscritti,   all'atto   del   provvedimento    di
riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici  istituiti
presso la Direzione generale competente. 
  7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di  programmazione
o del conseguimento di benefici da  parte  degli  esercenti  di  sale
cinematografiche,  sono  considerati  nazionali  i  film  che   hanno
ottenuto il riconoscimento provvisorio di  nazionalita'  italiana  di
cui al comma 1 e sono considerati film  di  paesi  appartenenti  alla
Unione europea  i  film  anche  coprodotti  dai  suddetti  paesi.  In
alternativa o in  assenza  del  certificato  d'origine,  fa  fede  la
nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico. 
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  46  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di  documentazione  amministrativa»,  e pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 febbraio   2001,  n.  42,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1. Sono  comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                bb-bis) di   non   essere   l'ente   destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.».