Art. 7. 
               Riconoscimento dell'interesse culturale 
  1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1,  del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere
anche il riconoscimento dell'interesse culturale. 
  2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale,  i  film  devono
presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere  a),
b), c), d), e), f),  n),  o),  p)  e  q);  ed  almeno  quattro  delle
componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l)  ed
m). 
  3. Per  ragioni  artistiche  o  culturali,  il  Direttore  generale
competente  puo'  concedere  deroghe  per  le   componenti   di   cui
all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o),  previo  parere  della
Commissione di cui all'articolo 8. 
  4. I film cortometraggi devono  presentare  le  componenti  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g),  h),  i),
fatta salva la possibilita' di  deroghe,  per  ragioni  artistiche  o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.