Art. 7. Riconoscimento dell'interesse culturale 1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale. 2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m). 3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. 4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.