Art. 10. Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). 2. Il comitato di valutazione e' composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.
Nota all'art. 10: - L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita: «1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato: a) (omissis); b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione.».