Art. 10.
                       Comitato di valutazione
  1.  Il  comitato  di  valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attivita'   di   ricerca  dell'ente,  anche  in  relazione  agli
obiettivi  definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti,
sulla  base  dei  criteri  di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 5, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998, n. 204, dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca previo
parere  del  Comitato  di  indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR).
  2.  Il  comitato  di  valutazione e' composto da sei membri esterni
all'ente,  in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati
dal  Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente,
designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,  uno  designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del
comitato  durano  in  carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta.
  3.  Il  comitato  di  valutazione  svolge i propri compiti in piena
autonomia.  Il  comitato  presenta  al  presidente ed al consiglio di
amministrazione  dell'ente  una  relazione di valutazione annuale dei
risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.
 
          Nota all'art. 10:
              - L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
              «1.  E'  istituito,  presso  il  MURST,  il comitato di
          indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto
          da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza, scelti in una pluralita' di
          ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato, sulla base
          di un programma annuale da esso approvato:
                a) (omissis);
                b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
          valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
          scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
          l'applicazione.».