Art. 11.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore  generale  ha  la  responsabilita' della gestione
dell'ente,   cura   l'attuazione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione  e  dei  provvedimenti  del  presidente. Esso dirige,
coordina  e  controlla  la  struttura  amministrativa  ed  i  servizi
generali   dell'ente.   Partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
    a)  predispone  il  bilancio  preventivo e il bilancio consuntivo
dell'ente;
    b)  elabora,  sulla  base  delle indicazioni del dipartimento, la
relazione  annuale  di verifica dei risultati gestionali ed economici
dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di
amministrazione;
    c)  predispone  gli  schemi  dei  regolamenti  da  sottoporre  al
presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
    d)  conferisce  gli  incarichi  ai  dirigenti previa delibera del
consiglio di amministrazione.
  2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con
contratto  di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza
del   mandato   del   presidente,  e'  scelto  tra  persone  di  alta
qualificazione   tecnico-professionale  e  di  comprovata  esperienza
gestionale,  con  profonda conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito
dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.