Art. 12.
                            Dipartimento
  1.   Il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  prevede
l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della
realizzazione delle attivita' di ricerca dell'ente.
  2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:
    a)  proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e
i  relativi  aggiornamenti  annuali  per  le  attivita' di competenza
indicando   le  risorse  necessarie  per  l'attuazione,  ivi  incluse
l'acquisizione delle risorse umane;
    b)  gestire  i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano
triennale  e  dai  relativi  aggiornamenti  annuali  affidatigli  dal
Consiglio di amministrazione;
    c)    istituire,   previa   autorizzazione   del   Consiglio   di
amministrazione,  unita'  di  ricerca  per  singoli  progetti a tempo
definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche
convenzioni;
    d)   proporre  al  consiglio  di  amministrazione  iniziative  di
sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;
    e)  curare  le  relazioni  esterne,  nazionali ed internazionali,
sulle  materie  di  competenza  ed in particolare la partecipazione a
programmi  di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali,
comunitari ed internazionali;
    f)  favorire  l'integrazione  con  il territorio e lo sviluppo di
grandi  progetti  e  programmi  sulle  materie di competenza, anche a
livello comunitario ed internazionale;
    g)  svolgere,  su  indicazione  del consiglio di amministrazione,
attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare
i   ricercatori   nelle   attivita'   di  tutela  brevettuale  e  nel
collocamento sul mercato dei brevetti;
    h)  presentare  al  consiglio  di  amministrazione  una relazione
annuale sull'attivita' scientifica svolta;
    i)  gestire  gli  acquisti  correnti nelle modalita' definite dai
regolamenti dell'ente.
  3. Al  dipartimento  e'  preposto un direttore con incarico a tempo
pieno  attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di
amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato
una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori universitari di
ruolo,  ricercatori  o  tecnologi  di  enti  di  ricerca  o dirigenti
pubblici  o  privati,  dotati  di  alta  qualificazione ed esperienza
scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M.,
sulla  base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento
di  organizzazione  e  funzionamento.  Il  direttore  di dipartimento
partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  e del
consiglio  scientifico  senza  diritto  di  voto  e puo' formulare al
consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del
dipartimento.