Art. 12. Dipartimento 1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca dell'ente. 2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze: a) proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attivita' di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane; b) gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione; c) istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni; d) proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi; e) curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali; f) favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale; g) svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti; h) presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta; i) gestire gli acquisti correnti nelle modalita' definite dai regolamenti dell'ente. 3. Al dipartimento e' preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e puo' formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.