Art. 13.
                       Disposizioni specifiche
  1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del
consiglio   di  amministrazione,  e  del  consiglio  scientifico,  di
presidente  e  componente  del  collegio  dei  revisori dei conti, di
direttore  generale  e di direttore di dipartimento sono disciplinate
dal  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'ente. Il
presidente,  il  direttore  generale,  i  componenti del consiglio di
amministrazione  e  del  consiglio  scientifico  non  possono  essere
amministratori  o  dipendenti di societa' che partecipano a programmi
di ricerca cui e' interessato l'I.N.RI.M.
  2.  Il  presidente, se professore o ricercatore universitario, puo'
essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente
di  pubbliche  amministrazioni  e'  collocato  in  aspettativa  senza
assegni.
  3.  Il  direttore  generale  e  il  direttore  di  dipartimento, se
professori  o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980,  n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
ai  sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti
del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del
collegio  dei  revisori  dei  conti  e  il  gettone  di  presenza dei
componenti  del  consiglio  scientifico, ad eccezione del presidente,
sono   determinati   con   decreto   del   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  5.  I  compensi  del  direttore  di  dipartimento  e  del direttore
generale  sono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui
al comma 4.
  6.  In  caso  di  gravi  irregolarita',  di difficolta' finanziarie
perduranti,  di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle
politiche  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  definite  dal
Governo,  ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e
di  un  numero  di  componenti  del  consiglio di amministrazione non
inferiore  ad  un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, e' disposta la
decadenza  degli  organi  in  carica,  ad  eccezione del collegio dei
revisori  ed e' nominato, un commissario straordinario, per la durata
massima  di  dodici  mesi,  e  comunque  per il periodo necessario ad
assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo
presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
  7.  L'I.N.RI.M.  si  avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato.
 
          Note all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12  e  13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382  (Riordinamento  della  docenza universitaria, relativa
          fascia  di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
          e didattica):
              «Art.   12   (Direzione   di   istituti   e  laboratori
          extrauniversitari  di  ricerca). - Con decreto del Ministro
          della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
          dei  consigli  delle  facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,   straordinari   ed   associati   possono  essere
          autorizzati  a  dirigere istituti e laboratori e centri del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche o istituti ed enti di
          ricerca a carattere nazionale o regionale.
              I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a
          domanda  in  aspettativa  per  la  direzione  di istituti e
          laboratori   extrauniversitari   di   ricerca  nazionali  e
          internazionali.
              I  professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
          del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e di altri enti
          pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
          con assegni.
              L'aspettativa  e'  concessa  con  decreto  del Ministro
          della   pubblica   istruzione,   su  parere  del  Consiglio
          universitario     nazionale,     che     considerera'    le
          caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
          nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
              Durante   il  periodo  dell'aspettativa  ai  professori
          ordinari  competono  eventualmente  le  indennita' a carico
          degli  enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
              Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai fini della
          progressione  della carriera, ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato  e ai fini del trattamento di previdenza e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
              Ai  professori  collocati  in aspettativa e' garantita,
          con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
          13,  la  possibilita'  di svolgere, presso l'universita' in
          cui   sono   titolari,   cicli   di  conferenze,  attivita'
          seminariali  e  attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
          applica  nei  loro  confronti,  per  la partecipazione agli
          organi  universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
          ai  commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
          n. 311.
              La  direzione  dei centri del Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti  presso  le  universita'  puo'  essere affidata ai
          professori  di  ruolo  come  parte  delle loro attivita' di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo del
          contratto  con  il Consiglio nazionale delle ricerche e con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche  con  riferimento alla direzione di centri di ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
          convenzione  con  altri  enti  pubblici  che non abbiano la
          natura di enti pubblici economici.».
              «Art.  13  (Aspettativa  obbligatoria per situazioni di
          incompatibilita).  - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in  materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario  e'  collocato  d'ufficio  in  aspettativa per la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi:
                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
                3)  nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
          europea;
                3-bis)  nomina  a componente di organi ed istituzioni
          specializzate  delle  Nazioni unite che comporti un impegno
          incompatibile   con   l'assolvimento   delle   funzioni  di
          professore universitario;
                4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
                5)   nomina   a  presidente  o  vice  presidente  del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
                6)  [nomina  a  membro  del Consiglio superiore della
          magistratura];
                7)  nomina  a  presidente  o  componente della giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale;
                8) nomina a presidente della giunta provinciale;
                9)   nomina   a   sindaco  del  comune  capoluogo  di
          provincia;
                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore   delegato  di  enti  pubblici  a  carattere
          nazionale,  interregionale  o  regionale,  di enti pubblici
          economici,  di  societa' a partecipazione pubblica, anche a
          fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
          comunque  direttive  di  enti  a  carattere prevalentemente
          culturale  o  scientifico  e  la presidenza, sempre che non
          remunerata,  di  case editrici di pubblicazioni a carattere
          scientifico;
                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
          di  giornale  quotidiano  o  a posizione corrispondente del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
                12)  nomina  a  presidente  o segretario nazionale di
          partiti rappresentati in Parlamento;
                13)  nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
          16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1972,  n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
          amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
          enti pubblici economici.
              Hanno    diritto    a    richiedere   una   limitazione
          dell'attivita'   didattica   i   professori  di  ruolo  che
          ricoprano  la  carica  di  rettore, pro-rettore, preside di
          facolta'  e  direttori  di  dipartimento,  di presidente di
          consiglio  di  corso di laurea, di componente del Consiglio
          universitario  nazionale.  La  limitazione  e' concessa con
          provvedimento  del Ministro della pubblica istruzione e non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni  di  incompatibilita' di cui ai precedenti commi
          deve   darne   comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al
          rettore,  che  adotta  il  provvedimento di collocamento in
          aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
          dell'ufficio.  Nel  periodo dell'aspettativa e' corrisposto
          il  trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per
          gli  impiegati  civili dello Stato che versano in una delle
          situazioni  indicate  nel  primo  comma.  E' fatto salvo il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
              Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia  senza  assegni,  e'  utile  ai fini della progressione
          nella   carriera,   del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza   secondo   le   norme  vigenti,  nonche'  della
          maturazione  dello  straordinariato ai sensi del precedente
          art. 6.
              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa   senza   assegni   non  comporti,  da  parte
          dell'ente,  istituto  o  societa', la corresponsione di una
          indennita'  di carica si applicano, a far tempo dal momento
          in   cui   e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
          disposizioni  di  cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
          Qualora  si  tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
          11)  e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
          dell'art.  3  della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
          sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
              I  professori  collocati  in  aspettativa conservano il
          titolo   a   partecipare   agli   organi  universitari  cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e  quarto  comma,  della  legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
          mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per la formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma
          ed   hanno   la   possibilita'   di  svolgere,  nel  quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione  e  delle scuole a fini speciali, cicli di
          conferenze  e  di  lezioni  ed  attivita' seminariali anche
          nell'ambito  dei  corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
          con  il  titolare  del  corso,  del  quale e' comunque loro
          preclusa  la  titolarita'.  E' garantita loro, altresi', la
          possibilita'   di   svolgere  attivita'  di  ricerca  anche
          applicativa,  con  modalita' da determinare d'intesa tra il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio  di  istituto o di dipartimento, ove istituito, e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni  di  concorso sono fatte salve le situazioni di
          incompatibilita'  che  si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
              Il  presente  articolo  si  applica anche ai professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
              - Il  comma  6,  dell'art.  19  del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, prevede:
              «6.  Gli  incarichi  di  cui  ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.».