Art. 14.
                         Piani di attivita'
  1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attivita',
aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i
programmi  di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le
correlate  risorse,  in  coerenza  con  il programma nazionale per la
ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale
del  fabbisogno  del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  2.   Le   proposte  di  piano  triennale  dell'ente  e  i  relativi
aggiornamenti,  deliberate  dal  consiglio  di  amministrazione, sono
approvati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi  sessanta  giorni  dalla  ricezione del piano triennale e dei
relativi  aggiornamenti  annuali  senza  osservazioni  da  parte  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, i piani
si   intendono   approvati.   Sul  piano  triennale  e  sui  relativi
aggiornamenti  annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono
richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della
funzione  pubblica,  che  si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere.
  3.  L'I.N.RI.M.,  previo  confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,  ai  sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  determina  in  autonomia  gli
organici  del  personale  e  le  assunzioni  nelle  diverse tipologie
contrattuali,  nei  limiti  stabiliti  dai  piani  di cui al presente
articolo,  dandone  comunicazione  al Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
 
          Note all'art. 14:
              - Il  comma  2,  dell'art.  1  del  decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
              «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, dei
          piani  e  dei programmi di competenza delle amministrazioni
          dello  Stato,  di  osservazioni  e  proposte delle predette
          amministrazioni,  e'  predisposto,  approvato e annualmente
          aggiornato,  ai  sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
          Programma   nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di  durata
          triennale.  Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto  delle
          iniziative,  dei  contributi  e  delle  realta'  di ricerca
          regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono,  con  risorse  disponibili  sui  loro  stati di
          previsione  o  bilanci,  le  pubbliche amministrazioni, ivi
          comprese,  con  le  specificita' dei loro ordinamenti e nel
          rispetto  delle  loro autonomie ed attivita' istituzionali,
          le  universita'  e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
          interventi  possono  essere specificati per aree tematiche,
          settori,   progetti,   agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
          prevedendo  apposite  intese  tra  le amministrazioni dello
          Stato.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.   9.   -  1.  I  contratti  collettivi  nazionali
          disciplinano  i  rapporti  sindacali  e  gli istituti della
          partecipazione  anche  con riferimento agli atti interni di
          organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».