Art. 15.
                       Entrate dell'I.N.RI.M.
  1. Le entrate dell'I.N.RI.M. sono costituite:
    a) dal   contributo   a   carico   del  fondo  ordinario  per  il
finanziamento  degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7,
commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,
determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e
dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
    b) dai  contributi per singoli progetti o interventi a carico dei
fondi  previsti  dal  programma nazionale della ricerca, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    c) dai  proventi  e contributi derivanti dalle convenzioni di cui
all'articolo  2,  comma 4, ove previsti, nonche' dalle assegnazioni e
dai  contributi  da  parte  di  pubbliche  amministrazioni centrali e
locali   per  l'esecuzione  di  particolari  progetti  o  accordi  di
programma;
    d) dai  contributi  dell'Unione  europea  o  di  altri  organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
    e) dai  proventi  derivanti  dai  contratti  stipulati  con terzi
pubblici e privati per la fornitura di servizi;
    f)   dai  proventi  provenienti  dalla  cessione  di  brevetti  o
conoscenze;
    g) da ogni altra eventuale entrata.
 
          Nota all'art. 15:
              - L'art.  7,  commi  1  e  2  del  decreto  legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, prevede:
              «1.  A  partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
          destinare  al  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
          cui  all'art.  11  della  legge  22 dicembre  1977, n. 951,
          all'ASI,  di  cui  all'art.  15, comma 1, lettera a), della
          legge  30 maggio  1988,  n.  186,  e all'art. 5 della legge
          31 maggio   1995,   n.   233;   all'Osservatorio  geofisico
          sperimentale  (OGS),  di  cui  all'art.  16, comma 2, della
          legge  30 novembre  1989,  n. 399; agli enti finanziati dal
          MURST   ai   sensi  dell'art.  1,  comma  43,  della  legge
          28 dicembre  1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
          11,  terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni, sono determinati con unica
          autorizzazione  di  spesa  ed affluiscono ad apposito fondo
          ordinario   per  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca
          finanziati  dal  MURST, istituito nello stato di previsione
          del  medesimo  Ministero.  Al medesimo fondo affluiscono, a
          partire  dal  1° gennaio  1999,  i  contributi all'Istituto
          nazionale  per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di cui
          all'art.  11,  comma  1,  del decreto legislativo 30 giugno
          1994,   n.   506,   nonche'   altri  contributi  e  risorse
          finanziarie  che  saranno  stabilite per legge in relazione
          alle  attivita'  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
          (INFN),  dell'INFM  e  relativi  laboratori di Trieste e di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto   nazionale  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  sulla  montagna.  Il  fondo  e' determinato ai
          sensi  dell'art.  11,  terzo comma, lettera d), della legge
          5 agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
          tra  gli  enti  e  le  istituzioni finanziati dal MURST con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due   anni   successivi,   emanati   previo   parere  delle
          commissioni   parlamentari   competenti   per  materia,  da
          esprimersi  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni
          dalla   richiesta.   Nelle  more  del  perfezionamento  dei
          predetti   decreti  e  al  fine  di  assicurare  l'ordinata
          prosecuzione  delle  attivita',  il MURST e' autorizzato ad
          erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle previsioni
          contenute  negli  schemi  dei medesimi decreti, nonche' dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».