Art. 16.
                              Strumenti
  1.   L'I.N.RI.M.   per   lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  3  e  di  ogni  altra  attivita' connessa, ivi compreso
l'utilizzo  economico dei risultati della ricerca propria e di quella
commissionata,   secondo   criteri   e   modalita'   determinati  con
regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
    a) stipulare accordi e convenzioni;
    b) partecipare  o  costituire consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti   pubblici   e   privati,   italiani   e  stranieri,  previa
autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della
ricerca.  Decorsi  sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione,
in  assenza  di  osservazioni  da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca,  l'autorizzazione  si  intende
concessa.  Per  la  costituzione  o la partecipazione in societa' con
apporto  al  capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota
pari  o  superiore  al  50 per cento del predetto capitale sociale e'
inoltre  richiesto  il  parere  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si
prescinde dal parere;
    c) promuovere   la   costituzione  di  nuove  imprese  conferendo
personale  proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della
normativa vigente;
    d) partecipare  alla costituzione ed alla conduzione di centri di
ricerca   internazionali,   o   altre   iniziative   scientifiche  in
collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;
    e) commissionare   attivita'  di  ricerca  e  studio  a  soggetti
pubblici   e   privati,   nazionali   e  internazionali,  secondo  le
disposizioni del suo regolamento amministrativo.
  2.  L'I.N.RI.M.  riferisce  sui  programmi,  sugli obiettivi, sulle
attivita'  e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita
sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.