Art. 17.
                             Regolamenti
  1.   L'I.N.RI.M.  si  dota  del  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento,  del  regolamento  di  amministrazione  contabilita' e
finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti
interni   disciplinanti   specifiche  materie,  in  coerenza  con  le
procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989,  n.  168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al
parere  del  Ministro  della  funzione  pubblica  che  si esprime nel
termine  di  trenta  giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Sui  regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
  2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
    a) definisce   l'articolazione  organizzativa  e  gli  ambiti  di
attivita'  del  dipartimento,  della  struttura  amministrativa e dei
servizi generali;
    b) stabilisce  le  procedure  per  la  nomina  del  direttore  di
dipartimento;
    c) definisce  le  regole per la partecipazione dell'ente in altri
soggetti pubblici e privati.
  3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
    a) definisce  uno  schema  tipo  per  la  redazione  del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo;
    b) definisce    modalita'    che    assicurino   la   trasparenza
nell'assegnazione  e  nell'utilizzo  delle  risorse finanziarie per i
diversi  obiettivi  di  ricerca e per la realizzazione delle funzioni
istituzionali;
    c) definisce   modalita'   per  l'acquisto  di  beni,  servizi  o
forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
    d) definisce  modalita'  per la gestione patrimoniale, economica,
finanziaria  e  contabile  interna, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato;
    e) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20
per   cento   contrattuale,   per   le  forniture  di  strumentazione
scientifica  e tecnologica di particolare complessita' in deroga alle
disposizioni normative vigenti in materia.
  4. Il regolamento del personale:
    a) definisce  modalita'  per  la gestione e l'amministrazione del
personale;
    b) stabilisce  le  procedure  per il reclutamento del personale a
tempo determinato ed indeterminato.
 
          Nota all'art. 17:
              - Il  testo  dell'art.  8 della legge 9 maggio 1989, n.
          168, e' il seguente:
              «Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
          l'Istituto   nazionale   di  fisica  nucleare  (INFN),  gli
          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, nonche'
          gli  enti  e  istituzioni  pubbliche nazionali di ricerca a
          carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa,  finanziaria  e contabile ai sensi dell'art.
          33  della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
          rispetto  delle  loro  finalita'  istituzionali, con propri
          regolamenti.
              2.  Gli  enti  e le istituzioni pubbliche di ricerca di
          cui  al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
          della  Repubblica.  Il  decreto  viene  adottato sentite le
          competenti  commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
          emanato  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
              3. Gli enti di cui al presente articolo:
                a) svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
          rispetto   dell'autonomia   di   ricerca   delle  strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
          istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
                b) gestiscono   programmi  di  ricerca  di  interesse
          nazionale,  attuati  anche in collaborazione con altri enti
          pubblici  e  privati,  e  partecipano alla elaborazione, al
          coordinamento  ed  alla  esecuzione di programmi di ricerca
          comunitari ed internazionali;
                c) provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
          al  funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
          anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
          amministrativi, finanziari e di gestione;
                d) esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
              4.  I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
          apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
          cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
          forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
          merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
          di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
          approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              5.  Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
          in  quanto  compatibili  con  i  rispettivi ordinamenti, le
          norme  in  materia  di autonomia finanziaria e contabile di
          cui  ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
          di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di ciascuno
          degli  enti  di  ricerca  e'  emanato  secondo le procedure
          previste  dalle  rispettive  normative  ed e' sottoposto al
          controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».