Art. 19.
                              Personale
  1.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato
ai  sensi  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n.
196,  al  decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo
51,  comma  6,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni
pubbliche  per  le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei
requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
  2.  L'IN.RI.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3
per   cento   dell'organico   dei   ricercatori,   nei  limiti  delle
disponibilita'  di  bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con
contratto  a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del
personale  di  ricerca,  soggetti  italiani  o  stranieri  dotati  di
altissima   qualificazione   scientifica,   ovvero  che  siano  stati
insigniti    di    alti    riconoscimenti   scientifici   in   ambito
internazionale.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni vigenti e contrattuali per le
assunzioni  a  tempo  determinato  negli  enti di ricerca l'I.N.RI.M.
sentito  il  consiglio  scientifico,  nell'ambito  del  10  per cento
dell'organico   dei   ricercatori   e  tecnologi,  nei  limiti  delle
disponibilita'  di  bilancio  e della consistenza dell'apposito fondo
dell'ente,  puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto
a  tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata
del  progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o
tecnologi   italiani   o   stranieri,   con   documentata  produzione
scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti
di  ricerca  o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni
di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta
il   trattamento  economico  e'  rapportato  a  quello  previsto  dal
contratto   collettivo   nazionale   di   comparto  per  le  medesime
qualifiche,  con  una  eventuale integrazione in considerazione della
natura temporanea del rapporto.
  4.  L'I.N.RI.M.,  con  proprio  regolamento  sul personale ai sensi
dell'articolo  17,  disciplina  le procedure di assunzione ai diversi
livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando
prioritariamente  le  esperienze  di  ricerca  effettuate  all'estero
ovvero  presso  universita'  o  imprese  nel  rispetto  dei  seguenti
principi:
    a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o
tecnologo  dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo
ricercatore,  dirigente  di  ricerca,  tecnologo,  primo  tecnologo e
dirigente  tecnologo  previo  l'espletamento di concorsi pubblici per
aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze
e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso
a  specifiche  commissioni  giudicatrici costituite in maggioranza da
componenti  esterni  all'ente  e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi  dell'ente  o  dipendenti  da  un ente del comparto ricerca
ovvero  ancora  da  professori  universitari ordinari, con comprovata
esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello
iniziale  occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca
attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio  attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti,
organismi  o  centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito
dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi
dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
    b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze
indicate nel piano triennale.
 
          Note all'art. 19:
              - Per  il titolo del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, si veda la nota alle premesse.
              - Il  testo  degli  articoli l4  (abrogato dall'art. 9,
          legge  27 luglio  1999,  n. 297) e 15 della legge 24 giugno
          1997,    n.   196   (Norme   in   materia   di   promozione
          dell'occupazione) e' il seguente:
              «Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). - [1.
          Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  una quota, da
          determinarsi   annualmente,  delle  somme  disponibili,  di
          competenza  della medesima amministrazione e a valere sulle
          risorse   finanziarie   di   cui  ai  provvedimenti:  legge
          17 febbraio  1982, n. 46, e successive modificazioni; legge
          1° marzo  1986,  n.  64,  e successive modificazioni; legge
          5 agosto  1988,  n.  346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415,  e  relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
          488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299,  e  relativa  legge  di conversione 19 luglio 1994, n.
          451;  decreto-legge  23 settembre  1994, n. 547, e relativa
          legge    di   conversione   22 novembre   1994,   n.   644;
          decreto-legge  31 gennaio  1995, n. 26, e relativa legge di
          conversione  29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio
          1995, n. 39, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
          n.  104;  decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, e relativa
          legge  di  conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n.  548, e relativa legge di conversione
          20 dicembre   1996,   n.   641;   puo'   essere   assegnata
          prioritariamente,  per  l'erogazione,  a  piccole  e  medie
          imprese,  alle  imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
          articoli 17  e  27  della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
          contributi   finalizzati   all'avviamento  di  titolari  di
          diploma  universitario, di laureati e di dottori di ricerca
          ad  attivita'  di  ricerca,  con  la stipula di contratti a
          termine  di  lavoro  subordinato,  anche  a tempo parziale,
          nell'ambito    di    progetti    di   ricerca   di   durata
          predeterminata.
              2.  In  deroga  alla normativa concernente il personale
          degli  enti  pubblici  di  ricerca e delle universita' e in
          attesa  del  riordino  generale  del settore, e' consentito
          agli  enti  e  agli  atenei  medesimi, in via sperimentale,
          nell'ambito  di attivita' per il trasferimento tecnologico,
          di  assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi
          e  tecnici  di  ricerca  di  cui  all'art.  15  della legge
          11 marzo  1988,  n.  67,  presso  piccole  e medie imprese,
          nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              3.  L'assegnazione  di  cui  al  comma  2  comporta  il
          mantenimento  del  rapporto  di  lavoro  con  l'ente  o con
          l'ateneo  assegnante, con l'annesso trattamento economico e
          contributivo.  E'  disposta su richiesta dell'impresa o del
          soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato
          e  per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile
          una  sola  volta,  sulla  base  di intese tra le parti, che
          regolano  le  funzioni, nonche' le modalita' di inserimento
          dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
          soggetto  assegnatario.  L'impresa o i soggetti di cui agli
          articoli 17  e  27  della  legge  5 ottobre  1991,  n. 317,
          corrispondono   un   compenso   a  titolo  di  incentivo  e
          aggiuntivo   al   trattamento   corrisposto   dall'ente   o
          dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici
          di ricerca distaccati.
              4.  Con  i  decreti  di  cui al comma 1, a valere sulle
          medesime risorse di cui alla predetta disposizione nonche',
          dall'anno  1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui
          trasferimenti  statali  ad  essi  destinati  possono essere
          altresi'  concesse  agli  enti  pubblici  di ricerca e alle
          universita' i quali procedano alle assegnazioni in distacco
          temporaneo  di  cui  al comma 2, eventuali integrazioni dei
          contributi ordinari finalizzate alla copertura nella misura
          determinata  dai  medesimi  decreti,  degli oneri derivanti
          dall'assunzione,  in sostituzione del personale distaccato,
          di  titolari  di  diploma  universitario,  di laureati o di
          dottori  di  ricerca  con  contratto  a  termine  di lavoro
          subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore
          a  quattro  anni, rinnovabile una sola volta, per attivita'
          di ricerca.
              5.  I  decreti  di  cui  ai  commi 1 e 4 determinano le
          procedure  di  presentazione e di selezione delle richieste
          di  contributo  e  di  integrazione gli importi massimi del
          contributo    e   dell'integrazione   per   ogni   soggetto
          beneficiario,  anche  in  relazione  alle aree territoriali
          interessate  nel  rispetto  delle  finalita'  stabilite dal
          decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
          conversione  19 dicembre  1992, n. 488, e alla possibilita'
          di  confinanziamento  comunitario,  la differenziazione del
          contributo  e  dell'integrazione in relazione al livello di
          qualificazione   del  personale  da  assumere,  l'eventuale
          ulteriore   disciplina  del  distacco  temporaneo,  nonche'
          apposite modalita' di monitoraggio e di verifica].».
              «Art.  15  (Contratto  di  formazione  e  lavoro). - 1.
          All'art.  16  del  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) (omissis);
                b) (omissis).
              2.   La   commissione   regionale  per  l'impiego  puo'
          deliberare,   ai   sensi   dell'art.   9,   comma   9,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione
          e  lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di
          progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
              3.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
          a decorrere dall'anno 1998.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          297   (Riordino   della   disciplina  e  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica e
          tecnologica,  per  la  diffusione  delle tecnologie, per la
          mobilita'  dei  ricercatori)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
              - Il   testo   dell'art.   51,   comma  6  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              «6.   Le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
          con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
          comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
          assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
          Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
          laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
          professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
          ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
          soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
          assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
          essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
          stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
          usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
          ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
          conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
          o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
          l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
          di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
          anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
          universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
          restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
          universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
          di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
          dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
          pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
          assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
          all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
          previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
          seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
          modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
          importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
          provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
          primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
          a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
          programmi  di  ricerca,  appositi  contratti ai sensi degli
          articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
          anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
          amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
          assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
          all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
          del presente comma.».