Art. 20. Mobilita' con le universita' 1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche. 2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M. 3. Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche. 4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. 5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.».