Art. 20.
                    Mobilita' con le universita'
  1.  Il  personale  di  ricerca  in  servizio  presso l'I.N.RI.M. e'
autorizzato  ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso
le  universita',  in  materie  pertinenti  all'attivita'  di  ricerca
svolta,  relativi  a  corsi  ufficiali  o  integrativi,  fatto  salvo
l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario
di  lavoro  presso  l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle universita'
determinare  le  modalita'  attraverso le quali il predetto personale
partecipa,  per  la durata del contratto, alle deliberazioni relative
alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
  2.  I  ricercatori  e  i  professori  universitari di ruolo possono
svolgere  per  periodi  predeterminati  attivita'  di  ricerca presso
l'I.N.RI.M.
  3.  Il  personale  di  ricerca  dell'I.N.RI.M.  e'  autorizzato  ad
assumere  incarichi  di  direzione  di  dipartimento  o  di centri di
ricerca,   nonche'   a  svolgere  attivita'  di  ricerca,  presso  le
universita',  per  periodi  determinati.  Spetta  agli  statuti delle
universita'  determinare le modalita' attraverso le quali il predetto
personale,  per  la durata dell'incarico o delle attivita', partecipa
alle  deliberazioni  degli organi accademici competenti in materia di
programmazione delle attivita' scientifiche.
  4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e
3  sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le
amministrazioni  di  appartenenza.  Per i professori ed i ricercatori
universitari  l'attivita'  di  ricerca  di cui al comma 2 non rientra
nell'attivita'  prevista  dall'articolo  17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca  presso  l'I.N.RI.M.  puo'  comportare  per  i
ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale,
dai carichi didattici.
  5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei
disciplinano  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente
articolo.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
              «1.   Al   fine  di  garantire  e  favorire  una  piena
          commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo',
          con    proprio    decreto,    autorizzare   il   professore
          universitario  che abbia conseguito la nomina ad ordinario,
          ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua
          domanda  e sentito il consiglio della facolta' interessata,
          a   dedicarsi  periodicamente  ad  esclusive  attivita'  di
          ricerca  scientifica  in  istituzioni  di ricerca italiane,
          estere  e  internazionali  complessivamente per non piu' di
          due anni accademici in un decennio.».