Art. 21.
                          Norme transitorie
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  decadono  il  presidente ed i1 consiglio di amministrazione
dell'Istituto  elettrotecnico  nazionale  «Galileo  Ferraris»  ed  e'
nominato,  con  la  procedura  di  cui  all'articolo  13, comma 6, un
commissario   straordinario,   con   il   compito  di  assicurare  la
funzionalita'    dell'Istituto    nella    fase    transitoria   fino
all'insediamento  del  nuovo  presidente  e  del  nuovo  consiglio di
amministrazione,  nominati  con le modalita' di cui agli articoli 6 e
7.   Il  collegio  dei  revisori  dell'istituto  «Galileo  Ferraris»,
nominato  secondo  il previgente ordinamento esercita le sue funzioni
fino  all'insediamento  del nuovo collegio dei revisori, nominato con
le modalita' di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto
«Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attivita' come istituto del CNR.
Il  commissario  provvede,  entro  quattro  mesi  dalla  nomina, alla
stesura  dei  regolamenti  di  cui all'articolo 17 definendo anche le
modalita' per la fusione dei due istituti.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui   al   comma  1  l'istituto  «G.  Colonnetti»  del  CNR  e'  fuso
nell'Istituto   elettrotecnico  nazionale  «Galileo  Ferraris»  e  la
struttura   derivante  dalla  fusione  dei  due  istituti  assume  la
denominazione   di  «Istituto  nazionale  di  ricerca  metrologica  -
I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti
dell'istituto  «Galileo  Ferraris».  Nell'I.N.RI.M.  confluiscono  il
patrimonio,  i  beni  mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo
Ferraris» nonche' i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in
uso  all'istituto  «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalita'
definite    dagli    stessi   regolamenti.   Confluiscono,   altresi'
nell'I.N.RI.M.,  il  personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il
personale  in  servizio  nell'istituto  «G. Colonnetti» alla data del
27 giugno  2003,  individuato dal commissario straordinario di cui al
comma  1,  d'intesa  con  il CNR, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  compreso  il  personale amministrativo
della  sede  centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di
metrologia  «Gustavo  Colonnetti».  Il predetto personale mantiene il
proprio   stato   giuridico   ed  economico,  compresa  la  posizione
previdenziale  ed  assistenziale,  ove applicabili, e le modalita' di
accantonamento  del trattamento di fine rapporto previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.
  3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il
mandato   del   presidente   decaduto   e   quello   del  commissario
straordinario  nominato  ai  sensi  del comma 1, non rilevano ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  6, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno  1998,  n.  204, in ordine al limite massimo dei due mandati
per  i  presidenti  di  enti  di  ricerca. Le indennita' spettanti al
commissario  straordinario  sono  stabilite  con  le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 6.
  4.  La  dotazione organica dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi
dell'articolo  34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come indicato nell'allegato n. 3.
  5.  La  tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003,
n.  127,  e'  sostituita  dall'allegato  n.  1  al  presente  decreto
legislativo.   L'allegato   n.  2  al  presente  decreto  legislativo
sostituisce  la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 138.
  6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, e' abrogata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,   Ministro   dell'i-struzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 21:
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 8 giugno 1946 (Costituzione dei ruoli organici del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1946, n. 154.
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  2  del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
          6.
              - Il  testo  dell'art.  34,  commi  1  e  2 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge
          finanziaria 2003), e' il seguente:
              «1.   Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui  agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, ad
          esclusione  dei  comuni  con  popolazione inferiore a 3.000
          abitanti,  provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
          organiche  sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
          1,  del  predetto  decreto  legislativo e, comunque, tenuto
          conto:
                a) del  processo  di riforma delle amministrazioni in
          atto   ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002, n.
          137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
          razionalizzazione di specifici settori;
                b) dei  processi  di  trasferimento  di funzioni alle
          regioni  e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni, e
          dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
                c) di  quanto  previsto  dal  capo III del titolo III
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
          comma  1  e'  assicurato il principio dell'invarianza della
          spesa  e  le  dotazioni organiche rideterminate non possono
          comunque   superare   il   numero  dei  posti  di  organico
          complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».
              - Per  il  testo del decreto legislativo 4 giugno 2003,
          n. 127, si veda la nota alle premesse.
              - Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138
          (Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003, n.
          140.
              - Per  il  titolo della legge 25 luglio 1956, n. 925 si
          veda la nota alle premesse.