Art. 21. Norme transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attivita' come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalita' per la fusione dei due istituti. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR e' fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonche' i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalita' definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresi' nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946. 3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 6. 4. La dotazione organica dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3. 5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e' sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. 6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, e' abrogata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'i-struzione, dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 21: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1946, n. 154. - Per il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), e' il seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.». - Per il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, si veda la nota alle premesse. - Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138 (Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003, n. 140. - Per il titolo della legge 25 luglio 1956, n. 925 si veda la nota alle premesse.