Art. 3. Attivita' dell'I.N.RI.M. 1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attivita' indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273: a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorita' governative, competenze scientifiche; c) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese; d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica; e) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; g) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati; h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
Nota all'art. 3: - Per la legge 11 agosto 1991, n. 273, si veda la nota all'art. 1.