Art. 3.
                      Attivita' dell'I.N.RI.M.
  1.  L'I.N.RI.M.  oltre a svolgere le attivita' indicate dalla legge
11 agosto 1991, n. 273:
    a)  realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi
dell'Unione  europea  e  di  organismi  internazionali,  attivita' di
ricerca  scientifica  e tecnologica, sia tramite le strutture proprie
sia  in  collaborazione  con  le  universita'  e  con  altri soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali;
    b)  promuove,  sostiene  e coordina la partecipazione italiana ad
organismi,  progetti  ed  iniziative  internazionali nelle materie di
competenza,   fornendo,   su   richiesta  di  autorita'  governative,
competenze scientifiche;
    c)  svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca,
curando  la  diffusione  dei  relativi  risultati economici e sociali
all'interno del paese;
    d)  promuove  la  valorizzazione a fini produttivi e sociali e il
trasferimento  tecnologico  dei  risultati  della  ricerca  svolta  o
coordinata dalla propria rete scientifica;
    e)  effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di
ricerca,  del  funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita'
del  personale,  sulla  base  di  criteri di valutazione definiti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei
ricercatori  nei  campi scientifici di propria competenza, attraverso
l'assegnazione  di  borse  di  studio  e  assegni di ricerca, nonche'
promuovendo  e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le
universita',  corsi  di  dottorato di ricerca, anche sulla base delle
convenzioni   di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  e  anche  con  il
coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
    g)    svolge,    su    richiesta,    attivita'    di   consulenza
tecnico-scientifica   sulle  materie  di  competenza,  a  favore  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, delle
pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
    h)   nell'ambito   del   perseguimento  delle  proprie  attivita'
istituzionali  puo'  fornire  servizi  a  terzi  in regime di diritto
privato.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  la legge 11 agosto 1991, n. 273, si veda la nota
          all'art. 1.