Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo e
programmazione  generale  dell'attivita'  dell'ente.  Il consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente:
    a)   delibera   il   piano   triennale  dell'ente  e  i  relativi
aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
    b)  approva  il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le
relative relazioni di accompagnamento;
    c)  delibera  le  linee  guida  per  la  elaborazione  del  piano
triennale;
    d)   delibera  i  regolamenti  dell'ente,  sentito  il  Consiglio
scientifico;
    e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
    f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento,
il comitato di valutazione e il direttore generale;
    g)  delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale,
ai dirigenti e al direttore di dipartimento;
    h)  verifica  i  risultati  dell'attivita' dell'ente, avvalendosi
anche delle relazioni del comitato di valutazione;
    i)  delibera  sui  grandi  investimenti  in  infrastrutture  e su
commesse  rilevanti,  secondo  criteri  definiti  nel  regolamento di
organizzazione e funzionamento;
    l)  delibera  in  ordine  ad ogni altra materia attribuitagli dal
presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
  2.  Il  consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti
scelti  tra  personalita'  di alta qualificazione tecnico-scientifica
nei  campi  di  attivita'  dell'I.N.RI.M.,  di  cui due designati dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  due
designati  dal  Ministro  delle attivita' produttive ed uno designato
dal  Presidente  della  Conferenza  permanente  per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
  3.  I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  durano  in carica quattro anni, e possono essere confermati
una sola volta.