Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico; b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale; d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico; e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti; f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale; g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento; h) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione; i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento; l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. 2. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita' produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.