Art. 8.
                        Consiglio scientifico
  1.   Il   consiglio  scientifico  ha  compiti  consultivi  relativi
all'attivita'   complessiva   di   ricerca  dell'ente.  Il  consiglio
scientifico:
    a)   esprime   al   consiglio   di   amministrazione   il  parere
tecnico-scientifico  sulle proposte di piano triennale e sui relativi
aggiornamenti   annuali,   nonche'   sugli   schemi  dei  regolamenti
dell'Istituto;
    b)  realizza,  su  richiesta  del  presidente,  analisi,  studi e
confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale
ed internazionale;
    c)  individua,  su  richiesta  del presidente, le possibili linee
evolutive della ricerca di competenza.
  2.  Il  consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente
dell'I.N.RI.M.  che  lo presiede, da nove componenti, con qualificata
professionalita'  ed esperienza scientifica nei settori di competenza
dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  uno
designato  dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal
direttore   del   dipartimento,   uno   designato  dal  Consiglio  di
amministrazione   in   rappresentanza   della  comunita'  metrologica
internazionale  e  tre  eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente,
secondo  modalita'  definite  dal  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento.
  3.  I  componenti  del  consiglio  scientifico  sono  nominati  dal
consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.