Art. 9.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti e' l'organo di controllo
della  regolarita'  amministrativa  e  contabile dell'ente e svolge i
compiti  previsti  dall'articolo  2403  del codice civile, per quanto
applicabile.
  2.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori
contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88,
nominati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  con  proprio  decreto.  Due  membri  effettivi e due membri
supplenti    sono    designati    dal    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  un membro effettivo e un membro
supplente  sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il  membro  effettivo  designato  dal  Ministro dell'economia e delle
finanze  svolge  funzioni di presidente del collegio dei revisori dei
conti  dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art. 2403 del codice civile prevede:
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio  sindacale  vigila  sull'osservanza  della legge e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione    ed   in   particolare   sull'adeguatezza
          dell'assetto   organizzativo,  amministrativo  e  contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
              Esercita   inoltre  il  controllo  contabile  nel  caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.
              - Il  testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          88  (Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE, relativa
          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
          legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.