Art. 6.
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque produce per
vendere,  vende  o  detiene  per  vendere miele non conforme a quanto
previsto  all'articolo  2  e'  punito  con la sanzione amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  euro  seicento a euro
seimila.
  2. Salvo  che  il  fatto costituisca reato, chiunque contravviene a
quanto  previsto  dall'articolo  3,  commi 2, 3 e 4, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
seicento a euro seimila.
  3. Chiunque  contravviene  a  quanto  previsto  dall'articolo  4 e'
punito  con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  la legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note alle
          premesse. L'art. 6, cosi' recita:
              «Art.  6.  -  La  produzione,  il commercio, la vendita
          delle   sostanze  di  cui  alla  lettera  h)  dell'articolo
          precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
          immagazzinate   -   sono  soggetti  ad  autorizzazione  del
          Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
          presidi sanitari.
              (Comma  abrogato  dall'art.  6,  decreto del Presidente
          della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514).
              Tale   disposizione  non  si  applica  ai  surrogati  o
          succedanei   disciplinati   da  leggi  speciali,  salvo  il
          controllo  del  Ministero  della sanita' per quanto attiene
          alla  composizione,  all'igienicita' e al valore alimentare
          di essi.
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, i
          contravventori  alle  disposizioni  del presente articolo e
          dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
          l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per
          la  violazione  delle disposizioni di cui alle lettere d) e
          h)  dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi
          ad  un  anno  o  dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
          novanta milioni.».
              In  caso  di  condanna  per  frode  tossica  o comunque
          dannosa  alla salute non si applicano le disposizioni degli
          articoli 163 e 175, codice penale.
              Nei  casi  previsti  dal  precedente comma, la condanna
          importa  la  pubblicazione  della  sentenza  in  uno o piu'
          giornali,  a  diffusione  nazionale, designati dal giudice,
          nei  modi  stabiliti  nel  terzo comma dell'art. 36, codice
          penale».