Art. 10. Norme transitorie 1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 1. 2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti, e' stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio e' rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessita' di frequentare il corso e di superare l'esame di qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente di servizio e' rilasciata dalle autorita' indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili per il rilascio della patente stessa. L'attivita' svolta dal dipendente nei tre anni precedenti e' documentata sulla base di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.
Nota all'art. 10: - Il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme sui programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale».