Art. 10.
                          Norme transitorie

  1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  secondo  le  disposizioni del decreto
ministeriale  26 agosto  1994, n. 577, sono valide anche per la guida
dei  veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo 1.
  2.  Al  personale  che svolge funzioni di polizia stradale indicato
nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  non  e'  in  possesso  della  patente di servizio
rilasciata  secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni
precedenti,  e' stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento
dei  compiti  di  polizia  stradale o comunque alla guida dei veicoli
dell'Amministrazione  di  appartenenza,  la  patente  di  servizio e'
rilasciata  d'ufficio  solo sulla base della patente posseduta, senza
necessita'   di  frequentare  il  corso  e  di  superare  l'esame  di
qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente
di servizio e' rilasciata dalle autorita' indicate dagli articoli 3 e
4,  le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per   il  rilascio  della  patente  stessa.  L'attivita'  svolta  dal
dipendente  nei  tre  anni  precedenti  e'  documentata sulla base di
apposita  dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso
il quale ha prestato il servizio da valutare.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  decreto  ministeriale  26 agosto  1994,  n.  577,
          abrogato  dal  presente  regolamento,  recava: «Regolamento
          recante  norme  sui  programmi  di  insegnamento  teorico e
          pratico  per  il  conseguimento  della  patente speciale di
          servizio  per  il personale che esplica servizio di polizia
          stradale».