Art. 2. Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio 1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validita' della patente di guida posseduta. 2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attivita' di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 12, commi 1 e 3 e 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.