Art. 2.
   Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio

  1.  La  patente  di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che
sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni  ed  ha  la  medesima  validita' della patente di guida
posseduta.
  2.  Per  ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di  cui  all'articolo 12,  commi  1  e  3,  lettera  a),  del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, devono essere in attivita' di
servizio   presso   l'Amministrazione   di   appartenenza   e  devono
frequentare  un  corso  di  qualificazione con esame finale secondo i
programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per il testo degli articoli 12, commi 1 e 3 e 116 del
          citato  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, vedi
          note all'art. 1.