Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

  1.  Al  personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis)
ed  e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di
servizio  e'  rilasciata  dal  prefetto  della  provincia  in  cui il
personale  presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o
servizio di polizia locale da cui dipende.
  2.  I  comuni  e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui
dipende  il  personale  di  polizia  locale,  d'intesa  con l'ufficio
competente  della  prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla
compilazione  della patente di servizio, e conservano agli atti copia
autenticata    della   patente   di   guida   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 116  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
verbali delle prove di idoneita', la dichiarazione di appartenenza al
corpo  o  servizio  di  polizia  locale interessato. Il Prefetto puo'
richiedere  in  ogni  momento  gli atti ed i documenti conservati dai
Comandi o dagli uffici di polizia locale.
  3.  L'esame  di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una
commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta
da un funzionario della carriera prefettizia.
  La  commissione,  inoltre, e' composta da quattro membri di cui uno
appartenente  alla  Specialita'  Polizia  stradale  della  Polizia di
Stato,  uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti   terrestri   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  uno  appartenente  ad  un  ufficio  di polizia municipale
designato  dal  Sindaco  ed uno appartenente ad un ufficio di polizia
provinciale  designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di
segretario  sono  assunte  da  un  dipendente del comune capoluogo di
provincia.  Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente
locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
  4.  La  patente  di  servizio  e'  rilasciata  solo al personale in
possesso  di  tutte  le qualita' previste dall'articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65.
  5.  La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di
validita'  della  patente  di  guida  ai  sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6.  La  patente di servizio e' aggiornata, in caso di variazione di
categoria    della    patente    di   guida   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 116  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in
tal caso non e' richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame
di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  7.  I  comuni  e  le  province  informano il Prefetto dell'avvenuto
rinnovo  e  aggiornamento  della  patente  di  servizio rilasciata ai
propri dipendenti.
 
          Note all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera d-bis) ed
          e)  e 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, vedi note all'art. 1.
              - Il  testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65
          (Legge  quadro  sull'ordinamento  della polizia municipale)
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1986, n.
          62 e' il seguente:
              «Art.  5  (Funzioni  di polizia giudiziaria, di polizia
          stradale,  di  pubblica  sicurezza).  - 1. Il personale che
          svolge   servizio   di   polizia   municipale,  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di appartenenza e nei limiti delle
          proprie attribuzioni, esercita anche:
                a) funzioni  di polizia giudiziaria, rivestendo a tal
          fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita
          agli  operatori,  o  di  ufficiale  di polizia giudiziaria,
          riferita  ai  responsabili  del servizio o del Corpo e agli
          addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.
          221, terzo comma, del codice di procedura penale;
                b) servizio  di  polizia stradale, ai sensi dell'art.
          137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 giugno 1959, n. 393;
                c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
          dell'art. 3 della presente legge.
              2.  A  tal  fine  il  prefetto  conferisce  al suddetto
          personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di
          agente  di  pubblica  sicurezza,  dopo  aver  accertato  il
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti civili e politici;
                b) non  aver  subito  condanna  a  pena detentiva per
          delitto  non colposo o non essere stato sottoposto a misura
          di prevenzione;
                c) non  essere stato espulso dalle Forze armate o dai
          Corpi  militarmente  organizzati  o destituito dai pubblici
          uffici.
              3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita
          della  qualita'  di  agente  di  pubblica sicurezza qualora
          accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.
              4.   Nell'esercizio  delle  funzioni  di  agente  o  di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria e di agente di pubblica
          sicurezza,  il personale di cui sopra, messo a disposizione
          dal   sindaco,   dipende  operativamente  dalla  competente
          autorita'  giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto
          di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.
              5.  Gli  addetti  al  servizio di polizia municipale ai
          quali  e'  conferita  la  qualita'  di  agente  di pubblica
          sicurezza  possono,  previa  deliberazione in tal senso del
          consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
          possono  essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
          termini   e   nelle   modalita'   previsti  dai  rispettivi
          regolamenti,  anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di  appartenenza e nei casi di cui
          all'art. 4.
              Tali  modalita' e casi sono stabiliti, in via generale,
          con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro
          dell'interno,  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni
          d'Italia.
              Detto  regolamento  stabilisce  anche  la tipologia, il
          numero  delle  armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di
          tiro per l'addestramento al loro uso.».
              - Il testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
              «Art.  126  (Durata  e  conferma  della validita' della
          patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
          A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
          o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
          eta'  sono  valide  per  cinque anni e a chi ha superato il
          settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
              2.  La  patente speciale di guida delle categorie A e B
          rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
          categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
          partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
          categoria D e' valida per cinque anni.
              3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  puo'  stabilire termini di validita'
          piu'  ridotti per determinate categorie di patenti anche in
          relazione  all'uso  cui  sono destinati i veicoli condotti,
          all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti  fisici e
          psichici,   determinando   altresi'  in  quali  casi  debba
          addivenirsi alla sostituzione della patente.
              4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di   cui  all'art.  116,  commi  8  e  8-bis,  deve  essere
          effettuato  ogni  cinque anni e comunque in occasione della
          conferma   di  validita'  della  patente  di  guida.  Detto
          accertamento  deve  effettuarsi  con  cadenza  biennale nei
          confronti  di  coloro che abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
          autoarticolati,  adibiti al trasporto di cose, la cui massa
          complessiva  a  pieno  carico  non  sia superiore a 20 t, e
          macchine operatrici.
              4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con
          insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
          lettera  d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
          piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
              5.   La  validita'  della  patente  e'  confermata  dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
          medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
          dipendono  i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
          tenuti  a  trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri,  nel termine di cinque giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
          e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
          per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
          commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
          competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  nei  casi  di  cui  all'art.  119,  comma 5. Non
          possono  essere  sottoposti alla visita medica i conducenti
          che  non  dimostrano,  previa esibizione delle ricevute, di
          aver  effettuato  i  versamenti  in  conto corrente postale
          degli  importi  dovuti  per  la conferma di validita' della
          patente  di  guida.  Il personale sanitario che effettua la
          visita  e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
          ricevuta  andra'  conservata dal titolare della patente per
          il periodo di validita'.
              5-bis.  Per  i cittadini italiani residenti o dimoranti
          in  un  Paese  non comunitario per un periodo di almeno sei
          mesi,  la  validita'  della patente e' altresi' confermata,
          tranne  per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
          dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
          Paesi  medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
          previo  accertamento  dei  requisiti  psichici  e fisici da
          parte  di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
          italiani,  temporaneamente  sostitutiva  del  tagliando  di
          convalida  di  cui  al comma 5 per il periodo di permanenza
          all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
          il  cittadino  dovra'  confermare  la  patente ai sensi del
          comma 5.
              6.   L'autorita'   sanitaria,   nel   caso   che  dagli
          accertamenti  di  cui  al comma 5 rilevi che siano venute a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente,  comunica  al  competente ufficio del Dipartimento
          per  i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
          per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 129, comma 2, e
          130.
              7.  Chiunque  guida  con  patente  la cui validita' sia
          scaduta   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          del  ritiro  della  patente,  secondo  le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.».