Art. 4.
Rilascio  della  patente  di  servizio  per il personale abilitato ai
sensi  dell'articolo 1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285.

  1.  Al  personale  di  cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e'
rilasciata  dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3.
  2.  L'esame  di  idoneita'  si  svolge  presso  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti davanti ad una commissione nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  La  prova  d'esame  per il conseguimento della patente di guida
puo'  essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione
o  del  concorso  per  l'assunzione; in tal caso deve essere prevista
nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
  4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art. 12, comma 3, lettera a) del
          citato  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, vedi
          note all'art. 1.