Art. 4. Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3. 2. L'esame di idoneita' si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione. 4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.