Art. 5. Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.