Art. 5.
Rilascio   della  patente  di  servizio  per  il  restante  personale
abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285.

  1.  I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del
decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  sono  autorizzati
dall'Amministrazione  di appartenenza, secondo i regolamenti interni,
alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei
veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per   il  testo  dell'art.  138  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.