Art. 6.
                  Variazioni della patente di guida

  1.  All'atto  del rilascio della patente di servizio, l'interessato
si  obbliga  ad  osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai
regolamenti  e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di
appartenenza  per  la  guida  dei  veicoli, nonche' a comunicare ogni
variazione  di  validita'  e  di  conferma  della  patente  di  guida
rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o
al  servizio  di  appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva
conoscenza.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo  degli  articoli 116  e 138 del citato
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  vedi note
          all'art. 1.