Art. 6. Variazioni della patente di guida 1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonche' a comunicare ogni variazione di validita' e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.
Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 116 e 138 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.