Art. 3.
                        Vacanza contrattuale

  1.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  del presente decreto, al personale della carriera
prefettizia  e'  corrisposto,  a  partire  dal  mese  successivo,  un
elemento  provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di
cui  all'articolo 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
il  relativo  importo  e'  pari  al  cinquanta per cento del tasso di
inflazione  programmato  e  cessa  di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139.
  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui  al  comma  1  si applica la procedura di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata
dal   Ministro   per   la   funzione  pubblica  entro  trenta  giorni
dall'acquisizione   della   richiesta  prodotta  anche  da  una  sola
organizzazione sindacale rappresentativa.
 
          Nota all'art. 3:
              - Gli   articoli 26   e   29  del  decreto  legislativo
          19 maggio  2000,  n.  139,  sono  riportati nelle note alle
          premesse.