Art. 8.
               Effetti del nuovo trattamento economico

  1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione
degli  articoli 4  e  6  hanno  effetto  sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'assegno   alimentare,   sull'equo   indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
  2.   I   benefici   economici  risultanti  dall'applicazione  degli
articoli 4  e  6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi  previsti  al  personale  comunque  cessato  dal servizio con
diritto  a  pensione  nel  periodo  di  vigenza del biennio economico
2004-2005.  Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di
quella  prevista  dall'articolo 2122 del codice civile si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.