Art. 10. Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni 1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo. 2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalita' di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.