Art. 10.

         Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte
                    di pubbliche amministrazioni

  1.  Lo  scambio  di  documenti,  come definito dalla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.
  2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini
commerciali  documenti di altra pubblica amministrazione si applicano
le  modalita'  di  riutilizzo  anche economico stabilite nel presente
decreto.