Art. 11. 
 
                   Divieto di accordi di esclusiva 
 
  1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti  gli  operatori
potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu' soggetti stiano gia'
procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati  su
tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il  titolare  del
dato in possesso dei  documenti  e  terzi  non  stabiliscono  diritti
esclusivi, salvo che cio' non risulti necessario per l'erogazione  di
un servizio di interesse pubblico. 
  2. La fondatezza del  motivo  per  l'attribuzione  del  diritto  di
esclusiva   e'   soggetta    a    riesame    periodico    da    parte
dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno  triennale.  Gli
accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono resi  pubblici  dal  titolare  del  dato,  ove
possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali. 
  3.  Gli  accordi  di  esclusiva  esistenti,   che   non   rientrano
nell'eccezione di cui al  comma  2,  terminano  alla  scadenza  negli
stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.