Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le
regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli
altri enti pubblici non economici;
    b)  organismi  di  diritto  pubblico:  gli  organismi,  dotati di
personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita'
d'interesse  generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la  cui  attivita'  e'  finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi
di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'  sottoposta  al loro
controllo  o  i  cui  organi  d'amministrazione,  di  direzione  o di
vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la  meta',  da  componenti
designati  dai  medesimi  soggetti  pubblici. Sono escluse le imprese
pubbliche,  come  definite  all'articolo  2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
    c)  documento:  la  rappresentazione  di  atti,  fatti  e  dati a
prescindere   dal   supporto   nella  disponibilita'  della  pubblica
amministrazione  o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione
di documento non comprende i programmi informatici;
    d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
    e)  riutilizzo:  l'uso  del  dato di cui e' titolare una pubblica
amministrazione  o  un  organismo  di  diritto  pubblico, da parte di
persone  fisiche  o  giuridiche, a fini commerciali o non commerciali
diversi  dallo  scopo  iniziale  per  il  quale  il  documento che lo
rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
    f)  scambio  di  documenti:  la cessione di documenti finalizzata
esclusivamente   all'adempimento   di  compiti  istituzionali  fra  i
soggetti di cui alle lettere a) e b);
    g)  dati  personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
    h)  licenza  standard  per  il  riutilizzo: il contratto, o altro
strumento  negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel
quale  sono  definite  le modalita' di riutilizzo dei documenti delle
pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
    i)  titolare  del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo
di  diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato  ad  altro soggetto pubblico o privato il documento che
rappresenta il dato.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
          11 novembre 2003, n. 333, cosi' recita:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intendono per:
                a) (omissis);
                b) «impresa  pubblica»,  ogni  impresa  nei confronti
          della   quale   i   poteri   pubblici  possono  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente, un'influenza dominante per
          ragioni  di  proprieta',  di  partecipazione  finanziaria o
          della normativa che la disciplina;».
              - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          vedi note alle premesse.