Art. 3.

           Documenti esclusi dall'applicazione del decreto

  1.  Sono  esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti
documenti:
    a)  quelli  detenuti  per  finalita'  che esulano dall'ambito dei
compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo
di diritto pubblico;
    b)  quelli  nella  disponibilita'  delle  emittenti  di  servizio
pubblico  e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o
loro   societa'  controllate  per  l'adempimento  di  un  compito  di
radiodiffusione di servizio pubblico;
    c)  quelli  nella  disponibilita'  di  istituti d'istruzione e di
ricerca  quali  scuole,  universita', archivi, biblioteche ed enti di
ricerca,  comprese  le  organizzazioni  preposte al trasferimento dei
risultati della ricerca;
    d)  quelli  nella  disponibilita'  di enti culturali quali musei,
biblioteche,  archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e
teatri;
    e)  quelli  comunque  nella disponibilita' degli organismi di cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    f)  quelli  relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale
del  lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia
di  certificazione  dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti
attuativi;
    g)  quelli  esclusi  dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
    h)   quelli   sui  cui  terzi  detengono  diritti  di  proprieta'
intellettuale  ai  sensi  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero
diritti di proprieta' industriale ai sensi del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30.
 
          Note all'art. 3:
              - Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
          n. 801, cosi' recitano:
              «Art.  3.  -  E' istituito, alla diretta dipendenza del
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
          esecutivo  per  i  servizi  d'informazione  e  di sicurezza
          (CESIS).
              E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
          delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
          elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
          Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
          degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
          l'elaborazione   delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
          compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
          Stato.
              La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
          spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
          composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
          a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
              «Art. 4. E' istituito il Servizio per le informazioni e
          la  sicurezza  militare  (SISMI).  Esso  assolve  a tutti i
          compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
          militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
          da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
          inoltre ai tini suddetti compiti di controspionaggio.
              Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
          difesa   e   al   comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
              «Art.  5.  -  I  reparti  e  gli  uffici  addetti  alla
          informazione,   sicurezza  e  situazione  esistenti  presso
          ciascuna  forza  armata  o  corpo  armato dello Stato hanno
          compiti  di  carattere esclusivamente tecnico-militare e di
          polizia  militare  limitatamente  all'ambito  della singola
          forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento
          con il SISMI.
              E'  abrogata  la lettera g) dell'art. 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.
              6.  E'  istituito  il Servizio per le informazioni e la
          sicurezza  democratica  (SISDE).  Esso  assolve  a  tutti i
          compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
          Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
          Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
          contro ogni forma di eversione.
              Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
              Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca:
          «Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30.».
              - L'art.  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
          recita:
              «Art.  24  (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso:
                a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
          sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
          modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
          divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
                b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
          ferme le particolari norme che li regolano;
                c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
          amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
          amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
          programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
          norme che ne regolano la formazione;
                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
              2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.
              3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
          ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
          amministrazioni.
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento.
              5.  I  documenti  contenenti informazioni connesse agli
          interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
          nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
              6.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
          e dalle relative leggi di attuazione;
                b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai
          processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
          della politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono;
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
              7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
          giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
          dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.».
              - Per  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
          premesse.
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
          «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».