Art. 4.

                        Norma di salvaguardia

  1. Sono fatte salve:
    a)  la  disciplina  sulla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    b)  la  disciplina  sulla  protezione del diritto d'autore di cui
alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente
decreto  legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni
di  accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta'
intellettuale,   in  particolare  la  Convenzione  di  Berna  per  la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata
con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei
diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, del 1994,
ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;
    c)   la   disciplina   in   materia   di   accesso  ai  documenti
amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    d)  le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei
documenti,  dei  dati  e  delle informazioni catastali ed ipotecarie,
anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    e) le disposizioni in materia di proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
    f)  la  disciplina  sul  Sistema  statistico  nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' la disposizione
sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31
dicembre 1996, n. 681.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          vedi note alle premesse.
              - Per  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
          premesse.
              - La  legge  20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  di  Berna per la protezione
          delle   opere   letterarie   ed   artistiche,   firmata  il
          9 settembre  1886,  completata  a  Parigi il 4 maggio 1896,
          riveduta  a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
          il  20 marzo  1914,  riveduta  a  Roma  il 2 giugno 1928, a
          Bruxelles  il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.».
              - La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed
          esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
          dell'Uruguay  Round,  adottati  a  MarraKech  il  15 aprile
          1994.».
              - Il  Capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
          recita:

                       «Accesso ai documenti amministrativi»

              - L'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, citata nelle premesse, cosi' recita:
              «367.  -  A  fini  di contrasto di fenomeni di elusione
          fiscale  e  di  tutela  della  fede  pubblica, salvo quanto
          previsto  nel  comma  371,  e'  vietata  la riutilizzazione
          commerciale  dei  documenti,  dei dati e delle informazioni
          catastali  ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per
          via  telematica  in  via  diretta  o mediata, dagli archivi
          catastali. o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli
          uffici dell'Agenzia del territorio.
              368.  -  Ai  sensi  dei  commi  da  367  a  375  si  ha
          riutilizzazione  commerciale  quando  i predetti documenti,
          dati  ed  informazioni  sono  ceduti  o  comunque forniti a
          terzi,  anche in copia o parzialmente o previa elaborazione
          nella  forma  o  nel  contenuto,  dai soggetti che li hanno
          acquisiti,   in  via  diretta  o  mediata,  anche  per  via
          telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
              369.  -  Non si ha riutilizzazione commerciale quando i
          predetti  documenti,  dati  ed informazioni sono forniti al
          solo   soggetto  per  conto  del  quale,  su  preventivo  e
          specifico    incarico,    risultante   da   atto   scritto,
          l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti,
          e' stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo
          prova  contraria,  si ha riutilizzazione commerciale quando
          il  corrispettivo  previsto,  o  comunque  versato,  per la
          fornitura,  risulta  inferiore  all'ammontare  dei  tributi
          dovuti   agli   uffici   dell'Agenzia  del  territorio  per
          l'acquisizione,  anche  telematica, dei predetti documenti,
          dati o informazioni.
              370.  - Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale
          sono  comunque dovuti tributi speciali catastali e le tasse
          ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche
          telematica,  dei  documenti,  dei dati o delle informazioni
          catastali    o    ipotecari   direttamente   dagli   uffici
          dell'Agenzia del territorio.
              371. - Le attivita' di riutilizzazione commerciale sono
          consentite  esclusivamente  se  regolamentate da specifiche
          convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia  del territorio, che
          disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
          dovuti  anche  ai  sensi del comma 370, modalita' e termini
          della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei
          dati,   nonche'  il  controllo  del  limite  di  riutilizzo
          consentito.
              372.  -  Chi  pone  in  essere  atti di riutilizzazione
          commerciale,  non  consentiti,  e' soggetto altresi' ad una
          sanzione  amministrativa  tributaria  di ammontare compreso
          fra  il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle
          tasse  dovuti  ai  sensi  del  comma  370.  Si applicano le
          disposizioni  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472.
              373.    -    L'accertamento   delle   violazioni   alle
          disposizioni  dei  commi da 367 a 375 e' demandato al Corpo
          della  guardia  di  finanza,  che  esercita,  a tal fine, i
          poteri  previsti  dall'art.  32  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, avvalendosi
          della  collaborazione  dell'Agenzia  del  territorio. A tal
          fine,  per  assicurare  effettivita' all'indicata azione di
          contrasto  all'utilizzazione  illecita  dei  documenti, dei
          dati  e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere
          sulle  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
          da  367  a  375  e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro
          annui,  entro  il  30 aprile  2005  e' avviato dalla Scuola
          superiore   dell'economia  e  delle  finanze  un  programma
          straordinario  di  qualificazione  continua  e ricorrente e
          formazione    mirata    e   specialistica   del   personale
          dell'amministrazione  finanziaria  e  delle agenzie fiscali
          addetto  alla  predetta  attivita'  di accertamento. A tale
          programma  di qualificazione e formazione puo' partecipare,
          su base convenzionale, anche il personale designato da enti
          locali  o  altri  enti pubblici per le analoghe esigenze di
          consolidamento   dell'azione   di   contrasto  all'elusione
          fiscale,  in  presenza  di  coincidenti ragioni di pubblico
          interesse.».
              - Per  il  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
          vedi note all'art. 3.
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322,
          reca:   «Norme   sul   sistema   statico   nazionale  sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          31 dicembre  1996,  n.  681,  recante:  «Finanziamento  del
          censimento   intermedio   dell'industria   e   dei  servizi
          nell'anno   1996».   Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 1997, n. 8:
              «Art.   8  (Accesso  ai  dati  individuali).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche, di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' gli
          organismi  di  diritto  pubblico  e le societa' sulle quali
          dette  amministrazioni  esercitano  il controllo in ragione
          della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di
          archivi,  anche  informatizzati,  contenenti dati e notizie
          che  siano  utili  ai fini di rilevazioni statistiche, sono
          tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di
          accedere  ai detti archivi ed alle informazioni individuali
          ivi   contenute.   L'accesso   avverra'  secondo  modalita'
          concordate tra le parti.
              2.  Modificazioni,  integrazioni  e  nuova impostazione
          della  modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti
          di   cui   al  comma  1,  che  contengano  le  informazioni
          utilizzate   per   fini  statistici,  sono  concordate  con
          l'Istituto nazionale di statistica.
              3.  L'Istituto nazionale di statistica potra' acquisire
          solo  le  informazioni  necessarie per le proprie finalita'
          statistiche,  utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e
          9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.».