Art. 5.

                Richiesta di riutilizzo di documenti

  1.  Il  titolare  del  dato  predispone  le licenze standard per il
riutilizzo   e   le   rende   disponibili,  ove  possibile  in  forma
elettronica, sui propri siti istituzionali.
  2.  I  soggetti  che  intendono  riutilizzare  dati delle pubbliche
amministrazioni  o  degli  organismi  di  diritto pubblico presentano
apposita  richiesta  secondo  le modalita' stabilite dal titolare del
dato con proprio provvedimento.
  3.  Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i
documenti  al  richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro
il  termine  di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni
nel  caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare
del  dato  non  ha  l'obbligo  di produrre o di continuare a produrre
documenti  al  solo  fine di permetterne il riutilizzo da parte di un
soggetto privato o pubblico.
  4.   I  poteri  e  le  facolta'  connessi  al  riutilizzo  spettano
unicamente al titolare del dato.