Art. 6. Formati disponibili 1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti. 2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 11, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta attivita' eccedenti la semplice manipolazione.