Art. 6.

                         Formati disponibili

  1.  Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti
nella forma in cui sono stati prodotti.
  2.  Il  titolare  del  dato  fornisce i documenti, ove possibile in
formato  elettronico,  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di cui
all'articolo  11,  e  non  ha  l'obbligo di adeguare i documenti o di
crearne  per  soddisfare  la  richiesta,  ne'  l'obbligo  di  fornire
estratti  di  documenti  se  cio'  comporta  attivita'  eccedenti  la
semplice manipolazione.