Art. 7. 

 
                               Tariffe 

 
  1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto   sono
determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe
e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle
attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. 
  2. L'importo delle tariffe di cui al  comma  1,  individuato  sulla
base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato
ogni due anni, comprende i  costi  di  raccolta,  di  produzione,  di
riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini
commerciali, di un utile da determinare, con  i  decreti  di  cui  al
comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni
nel triennio precedente. 
  3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali  e'  prevista  una
tariffa differenziata da determinarsi, con le  modalita'  di  cui  ai
commi 1 e 2, secondo il  criterio  della  copertura  dei  soli  costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 
  4. I decreti di cui al  comma  1  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a  cura
dell'Amministrazione  competente,  ove  possibile  secondo  modalita'
informatiche, sul proprio sito istituzionale. 
  5. Gli introiti delle tariffe di  cui  al  comma  1,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile  2005,  n.  62,
allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
  6. Gli enti territoriali e gli altri  enti  ed  organismi  pubblici
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o  propri  atti
deliberativi gli importi delle tariffe e  le  relative  modalita'  di
versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3. 
 
          Note all'art. 7:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  4,  della  legge
          18 aprile   2005,   n.   62,   recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2004.».
              «Art.  4  (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
          1.  Gli  oneri  per  prestazioni e controlli da eseguire da
          parte  di  uffici  pubblici nell'attuazione delle normative
          comunitarie  sono  posti a carico dei soggetti interessati,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del
          costo  effettivo  del  servizio.  Le  suddette tariffe sono
          predeterminate e pubbliche.
              2.  Le  entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
          1,  qualora  riferite all'attuazione delle direttive di cui
          agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle
          da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
          alle  amministrazioni  che  effettuano  le prestazioni ed i
          controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 novembre 1999, n. 469.».