Art. 10.
              Responsabilita' amministrativa degli enti
  1.  In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per
i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
  2.  Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416
e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43,  e  dall'articolo  74  del  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, si applica
all'ente  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da quattrocento a
mille quote.
  3.  Nei  casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9,  comma  2,  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non inferiore ad un anno.
  4.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  reati  indicati nel comma 2, si applica all'ente la
sanzione  amministrativa  dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita'  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  3,  del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5.  Nel  caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di
cui  agli  articoli  648-bis  e 648-ter del codice penale, si applica
all'ente   la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duecento  a
ottocento quote.
  6.  Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente
articolo  si  applicano  all'ente  le  sanzioni interdittive previste
dall'articolo  9,  comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per una durata non superiore a due anni.
  7.  Nel  caso  di  reati concernenti il traffico di migranti, per i
delitti  di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e
successive   modificazioni,   si   applica   all'ente   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
  8.  Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente
articolo  si  applicano  all'ente  le  sanzioni interdittive previste
dall'articolo  9,  comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per una durata non superiore a due anni.
  9.  Nel  caso  di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i
delitti  di  cui  agli  articoli  377-bis e 378 del codice penale, si
applica   all'ente  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a
cinquecento quote.
  10.  Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.