Art. 2.
                        Ordine di esecuzione
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione ed ai
Protocolli    di    cui   all'articolo 1,   di   seguito   denominati
rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data
della loro rispettiva entrata in vigore.