Art. 8. Determinazioni dell'impresa 1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini: a) novanta giorni, nel caso di lesioni; b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.