Art. 8.
                     Determinazioni dell'impresa

  1.  Con  apposita  comunicazione  inviata al danneggiato, l'impresa
indica, alternativamente:
    a) una  congrua  offerta di risarcimento del danno, eventualmente
in forma specifica, se previsto dal contratto;
    b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di
risarcimento del danno.
  2.  La  comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti
termini:
    a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
    b) sessanta  giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli
o le cose;
    c) trenta  giorni,  nel  caso  di  danni  ai veicoli o alle cose,
qualora  il  modulo  di  denuncia  del  sinistro  sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.