Art. 2.
Modifiche  all'articolo 6  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  La  rubrica  dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del
2005  e'  sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
edifici».
  2.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
seguente  gradualita' temporale e con onere a carico del venditore o,
con riferimento al comma 4, del locatore:
    a) a  decorrere  dal  1° luglio  2007, agli edifici di superficie
utile  superiore  a  1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
    b) a  decorrere  dal  1° luglio  2008, agli edifici di superficie
utile  fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso  dell'intero  immobile  con l'esclusione delle singole unita'
immobiliari;
    c) a   decorrere   dal   1° luglio   2009   alle  singole  unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
  1-ter.   A   decorrere   dal   1° gennaio   2007,   l'attestato  di
certificazione  energetica  dell'edificio  o  dell'unita' immobiliare
interessata,  conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia  come  sgravi  fiscali  o contributi a carico di fondi pubblici o
della  generalita'  degli  utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni  energetiche  dell'unita'  immobiliare,  dell'edificio  o
degli  impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed
il  legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente
avviate  a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per  le  quali  non  necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima.
  1-quater.  A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi
o  rinnovati,  relativi  alla  gestione  degli  impianti termici o di
climatizzazione  degli  edifici pubblici, o nei quali figura comunque
come   committente   un   soggetto  pubblico,  debbono  prevedere  la
predisposizione    dell'attestato    di   certificazione   energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei
mesi  di  vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.».
  3.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato
di   qualificazione   energetica   puo'  essere  predisposto  a  cura
dell'interessato,   al   fine   di  semplificare  il  rilascio  della
certificazione  energetica,  come  precisato al comma 2 dell'allegato
A.».
  4.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o
di   singole   unita'   immobiliari   gia'  dotati  di  attestato  di
certificazione  energetica  in  base  ai  commi  1,  1-bis,  1-ter  e
1-quater,  detto  attestato  e'  allegato all'atto di trasferimento a
titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
  4.  Nel  caso  di  locazione di interi immobili o di singole unita'
immobiliari  gia' dotati di attestato di certificazione energetica in
base  ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a
disposizione  del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  n.  192 del 2005, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). - 1.
          Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  gli  edifici di nuova costruzione e quelli di cui
          all'art.  3,  comma 2,  lettera a), sono dotati, al termine
          della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un
          attestato  di  certificazione energetica, redatto secondo i
          criteri e le metodologie di cui all'art. 4, comma 1.
              1-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo si
          applicano  agli  edifici  che  non  ricadono  nel  campo di
          applicazione   del  comma 1  con  la  seguente  gradualita'
          temporale  e  con  onere  a  carico  del  venditore  o, con
          riferimento al comma 4, del locatore:
                a) a  decorrere  dal  1° luglio 2007, agli edifici di
          superficie  utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
          di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
                b) a  decorrere  dal  1° luglio 2008, agli edifici di
          superficie  utile  fino  a 1000 metri quadrati, nel caso di
          trasferimento  a  titolo  oneroso  dell'intero immobile con
          l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
                c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
          immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
              1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
          certificazione   energetica   dell'edificio  o  dell'unita'
          immobiliare  interessata,  conforme a quanto specificato al
          comma 6,  e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
          agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
          contributi  a  carico di fondi pubblici o della generalita'
          degli    utenti,   finalizzati   al   miglioramento   delle
          prestazioni     energetiche     dell'unita'    immobiliare,
          dell'edificio  o  degli  impianti.  Sono in ogni caso fatti
          salvi  i  diritti  acquisiti ed il legittimo affidamento in
          relazione   ad   iniziative   gia'  formalmente  avviate  a
          realizzazione  o notificate all'amministrazione competente,
          per   le  quali  non  necessita  il  preventivo  assenso  o
          concessione da parte della medesima.
              1-quater.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2007, tutti i
          contratti,  nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
          impianti   termici   o  di  climatizzazione  degli  edifici
          pubblici,  o  nei quali figura comunque come committente un
          soggetto  pubblico,  debbono  prevedere  la predisposizione
          dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
          dell'unita'  immobiliare interessati entro i primi sei mesi
          di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
          al pubblico della targa energetica.
              2.   La  certificazione  per  gli  appartamenti  di  un
          condominio   puo'   fondarsi,   oltre   sulla   valutazione
          dell'appartamento interessato:
                a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
          per i condomini dotati di un impianto termico comune;
                b) sulla   valutazione   di   un  altro  appartamento
          rappresentativo  dello  stesso  condominio  e  della stessa
          tipologia.
              2-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  8, comma 2,
          l'attestato   di   qualificazione  energetica  puo'  essere
          predisposto   a   cura   dell'interessato,   al   fine   di
          semplificare  il  rilascio della certificazione energetica,
          come precisato al comma 2 dell'allegato A.
              3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi
          immobili  o  di  singole  unita' immobiliari gia' dotati di
          attestato  di certificazione energetica in base ai commi 1,
          1-bis,  1-ter  e  1-quater,  detto  attestato  e'  allegato
          all'atto  di trasferimento a titolo oneroso, in originale o
          copia autenticata.
              4.  Nel  caso  di  locazione  di  interi  immobili o di
          singole  unita'  immobiliari  gia'  dotati  di attestato di
          certificazione  energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter
          e  1-quater,  detto  attestato  e' messo a disposizione del
          conduttore  o  ad  esso  consegnato in copia dichiarata dal
          proprietario conforme all'originale in suo possesso.
              5.-9. (omissis)».