Art. 3.
Modifiche  all'articolo 8  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  192  del 2005, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2.  La  conformita'  delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle  sue  eventuali  varianti  ed  alla  relazione tecnica di cui al
comma 1,    nonche'    l'attestato   di   qualificazione   energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei  lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione  di  fine  lavori  senza  alcun onere aggiuntivo per il
committente.   La  dichiarazione  di  fine  lavori  e'  inefficace  a
qualsiasi   titolo   se   la  stessa  non  e'  accompagnata  da  tale
documentazione asseverata.
  3.  Una  copia  della  documentazione  di  cui  ai  commi  1 e 2 e'
conservata  dal  comune,  anche  ai fini degli accertamenti di cui al
comma  4.  A  tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.».
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto cosi'
          recita:
              «Art.  8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
          -  1.  La  documentazione  progettuale  di cui all'art. 28,
          comma 1,  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata
          secondo  le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
              2.  La  conformita'  delle opere realizzate rispetto al
          progetto  e  alle  sue eventuali varianti ed alla relazione
          tecnica   di   cui   al  comma 1,  nonche'  l'attestato  di
          qualificazione  energetica  dell'edificio  come realizzato,
          devono   essere  asseverati  dal  direttore  dei  lavori  e
          presentati  al  comune  di  competenza contestualmente alla
          dichiarazione  di  fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
          per  il  committente.  La  dichiarazione  di fine lavori e'
          inefficace   a   qualsiasi  titolo  se  la  stessa  non  e'
          accompagnata da tale documentazione asseverata.
              3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
          e'  conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
          di  cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
          la   consegna   della   documentazione   anche   in   forma
          informatica.
              4.  Il  Comune,  anche  avvalendosi  di  esperti  o  di
          organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
          modalita'   di   controllo,  ai  fini  del  rispetto  delle
          prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
          in  corso  d'opera,  ovvero entro cinque anni dalla data di
          fine  lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
          la  conformita'  alla  documentazione progettuale di cui al
          comma 1.
              5.  I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
          anche  su  richiesta del committente, dell'acquirente o del
          conduttore  dell'immobile.  Il  costo degli accertamenti ed
          ispezioni  di  cui  al presente comma e' posto a carico dei
          richiedenti».