Art. 4.
Modifiche  all'articolo 9  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in accordo con gli enti locali,
predispongono   entro   il   31 dicembre   2008   un   programma   di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
    a) la    realizzazione    di    campagne    di   informazione   e
sensibilizzazione  dei  cittadini,  anche  in  collaborazione  con le
imprese  distributrici  di energia elettrica e gas, in attuazione dei
decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  20 luglio  2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
    b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
materia;
    c) l'applicazione  di  un  sistema  di  certificazione energetica
coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
    d) la  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  a  partire dagli
edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
    e) la  definizione di regole coerenti con i principi generali del
presente  decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione
locali;
    f) la  facolta'  di  promuovere,  con  istituti  di  credito,  di
strumenti  di  finanziamento  agevolato  destinati alla realizzazione
degli   interventi  di  miglioramento  individuati  con  le  diagnosi
energetiche   nell'attestato   di  certificazione  energetica,  o  in
occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
  3-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  del  programma  di cui al
comma 3-bis,  i  comuni  possono  richiedere  ai  proprietari  e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli  elementi  essenziali,  complementari  a  quelli  previsti per il
catasto  degli  impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione  di  un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli  edifici.  A  titolo  esemplificativo,  tra  detti elementi, si
segnalano:   il   volume  lordo  climatizzato,  la  superficie  utile
corrispondente  e  i  relativi  consumi  di combustibile e di energia
elettrica.
  3-quater.  Su  richiesta  delle regioni e dei comuni, le aziende di
distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni  ritengono  utili  per  i riscontri e le elaborazioni
necessarie  alla migliore costituzione del sistema informativo di cui
al comma 3-ter.
  3-quinquies.  I  dati  di  cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono
essere  utilizzati  dalla  pubblica amministrazione esclusivamente ai
fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
  2.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Le  regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli  enti  locali  considerano,  nelle normative e negli strumenti di
pianificazione  ed  urbanistici di competenza, le norme contenute nel
presente  decreto,  ponendo  particolare  attenzione  alle  soluzioni
tipologiche  e  tecnologiche  volte  all'uso razionale dell'energia e
all'uso  di  fonti  energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine   all'orientamento  e  alla  conformazione  degli  edifici  da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e
con  particolare  cura  nel  non  penalizzare,  in  termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti.».
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n.  192  del  2005,  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente decreto.
              2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con cadenza
          periodica,  privilegiando  accordi  tra  gli  enti locali o
          anche  attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  di energia
          nell'esercizio    e    manutenzione   degli   impianti   di
          climatizzazione  e  assicurano  che  la copertura dei costi
          avvenga  con  una  equa  ripartizione  tra tutti gli utenti
          finali  e  l'integrazione  di  questa attivita' nel sistema
          delle  ispezioni  degli  impianti all'interno degli edifici
          previsto  all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
          n.  239,  cosi'  da  garantire  il  minor  onere e il minor
          impatto  possibile  a carico dei cittadini; tali attivita',
          le   cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori  sono
          previsti  dai  decreti  di  cui  all'art.  4, comma 1, sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
                a) ridurre  il  consumo  di  energia  e  i livelli di
          emissioni inquinanti;
                b) correggere   le   situazioni   non  conformi  alle
          prescrizioni del presente decreto;
                c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
                d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   allo   scopo   di   facilitare  e  omogeneizzare
          territorialmente  l'impegno degli enti o organismi preposti
          agli  accertamenti  e  alle ispezioni sugli edifici e sugli
          impianti,  nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
          obblighi   previsti   al  comma 2,  possono  promuovere  la
          realizzazione  di programmi informatici per la costituzione
          dei  catasti  degli  impianti  di climatizzazione presso le
          autorita'  competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
          enti    interessati.    In    questo    caso,    stabilendo
          contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
          comma 1,    di   comunicare   ai   Comuni   le   principali
          caratteristiche   del  proprio  impianto  e  le  successive
          modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1999,  n.  551,  di  comunicare  le  informazioni  relative
          all'ubicazione  e alla titolarita' degli impianti riforniti
          negli ultimi dodici mesi.
              3.bis  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 3, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
          enti  locali,  predispongono  entro  il 31 dicembre 2008 un
          programma    di    sensibilizzazione   e   riqualificazione
          energetica  del parco immobiliare territoriale, sviluppando
          in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
                a) la  realizzazione  di  campagne  di informazione e
          sensibilizzazione  dei  cittadini,  anche in collaborazione
          con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
          attuazione   dei   decreti  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive    20 luglio   2004   concernenti   l'efficienza
          energetica negli usi finali;
                b) l'attivazione  di  accordi  con  le  parti sociali
          interessate alla materia;
                c) l'applicazione  di  un  sistema  di certificazione
          energetica  coerente  con  i principi generali del presente
          decreto legislativo;
                d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
          dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
                e) la  definizione  di regole coerenti con i principi
          generali  del  presente  decreto  legislativo per eventuali
          sistemi di incentivazione locali;
                f) la   facolta'   di  promuovere,  con  istituti  di
          credito,  di strumenti di finanziamento agevolato destinati
          alla   realizzazione   degli  interventi  di  miglioramento
          individuati  con  le diagnosi energetiche nell'attestato di
          certificazione  energetica,  o in occasione delle attivita'
          ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
              3-ter.  Ai  fini della predisposizione del programma di
          cui   al   comma 3-bis,  i  comuni  possono  richiedere  ai
          proprietari   e  agli  amministratori  degli  immobili  nel
          territorio   di   competenza   di   fornire   gli  elementi
          essenziali,  complementari a quelli previsti per il catasto
          degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
          costituzione  di  un  sistema informativo relativo agli usi
          energetici  degli  edifici.  A  titolo esemplificativo, tra
          detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
          la  superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
          combustibile e di energia elettrica.
              3-quater.  Su  richiesta delle regioni e dei comuni, le
          aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
          dati  che le predette amministrazioni ritengono utili per i
          riscontri   e  le  elaborazioni  necessarie  alla  migliore
          costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
              3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
          possono  essere  utilizzati  dalla pubblica amministrazione
          esclusivamente   ai  fini  dell'applicazione  del  presente
          decreto legislativo.
              4.  Per  gli  impianti che sono dotati di generatori di
          calore  di  eta'  superiore  a  quindici anni, le autorita'
          competenti  effettuano, con le stesse modalita' previste al
          comma 2,  ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
          comprendendo   una   valutazione   del   rendimento   medio
          stagionale  del  generatore  e una consulenza su interventi
          migliorativi che possono essere correlati.
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano    riferiscono   periodicamente   alla   Conferenza
          unificata   e  ai  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, sullo stato di attuazione
          del presente decreto.
              5-bis.  Le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  gli  enti locali considerano, nelle normative e
          negli   strumenti   di  pianificazione  ed  urbanistici  di
          competenza,   le  norme  contenute  nel  presente  decreto,
          ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
          tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
          di  fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
          ordine  all'orientamento e alla conformazione degli edifici
          da   realizzare  per  massimizzare  lo  sfruttamento  della
          radiazione   solare   e   con   particolare  cura  nel  non
          penalizzare,  in  termini  di volume edificabile, le scelte
          conseguenti».