Art. 5.
Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «1-bis.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle Linee guida
nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli edifici, di cui
all'articolo 6,  comma 9,  l'attestato  di  certificazione energetica
degli  edifici  e'  sostituito  a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione   energetica   rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 8,
comma 2,  o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita  dal  comune  con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
  1-ter.  Trascorsi  dodici  mesi  dall'emanazione  delle Linee guida
nazionali   di   cui   all'articolo 6,   comma   9,   l'attestato  di
qualificazione    energetica    e   la   equivalente   procedura   di
certificazione  energetica  stabilita  dal  comune  perdono  la  loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n.  192  del  2005,  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              «Art.  11 (Requisiti della prestazione energetica degli
          edifici).  -  1.  Fino  alla  data di entrata in vigore dei
          decreti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  il  calcolo della
          prestazione  energetica degli edifici nella climatizzazione
          invernale  ed,  in  particolare,  il  fabbisogno  annuo  di
          energia  primaria  e'  disciplinato  dalla  legge 9 gennaio
          1991,  n.  10,  come modificata dal presente decreto, dalle
          norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
              1-bis  Fino  alla data di entrata in vigore delle Linee
          guida  nazionali  per  la  certificazione  energetica degli
          edifici,  di  cui  all'art.  6,  comma  9,  l'attestato  di
          certificazione  energetica  degli  edifici  e' sostituito a
          tutti   gli   effetti   dall'attestato   di  qualificazione
          energetica  rilasciato  ai sensi dell'art. 8, comma 2, o da
          una  equivalente  procedura  di  certificazione  energetica
          stabilita  dal  comune  con proprio regolamento antecedente
          alla data dell'8 ottobre 2005.
              1-ter.  Trascorsi  dodici  mesi  dall'emanazione  delle
          linee   guida   nazionali  di  cui  all'art.  6,  comma  9,
          l'attestato  di  qualificazione energetica e la equivalente
          procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
          perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis».